tutti a vicenza "Ribellarsi è giusto" dai Centri Sociali del Nordest
| Movimento |
"Ribellarsi è
giusto"
Ci rivolgiamo ai compagni e alle compagne dei centri sociali, dell'
autorganizzazione sindacale, dei collettivi universitari e degli
studenti medi, a quelli che animano i media indipendenti di movimento,
a chi lotta per la casa e per il reddito.
Al nostro mondo di sempre, dunque.
Ci sta accadendo in questo tempo quello che accade a tutti voi quando
un movimento moltitudinario, trasversale, fatto di moltissime persone
che prima nemmeno si conoscevano e che oggi si appassionano, discutono,
lottano fianco a fianco come se fosse sempre stato così, ti attraversa.
Si, perché la differenza tra quelli come noi e come voi, e la politica
ufficiale, è in fondo questa: essere capaci di farsi attraversare,
passare dentro e cambiare dai movimenti come questo.
Attraversare queste esplosioni di sogni, di gioia e di rabbia, di
volti che finalmente sono vivi, è di sicuro un'esperienza importante
per chiunque voglia condividere un'idea, un progetto, perfino l'
indignazione. Ma essere capaci di farsi attraversare è una qualità che
non è da tutti.
Significa, come in Val di Susa, essere capaci di stare dentro, di
essere parte di un'onda, contribuendo a farla diventare gigantesca,
così che possa arrivare più in là possibile con la sua forza
straordinaria.
Siamo sicuri che questa attitudine a saper stare dentro ha a che fare
con il cuore: il cuore con cui si sfida il pensiero unico in quartieri
e città, anche quando l'onda non c'è. Il cuore che serve a reggere
anche quando abbiamo tutti contro. Il cuore che alla fine ci dice
sempre, specialmente nei momenti di confusione, cosa è giusto e cosa è
sbagliato.
E allora, ed è per questo che abbiamo deciso di scrivervi, perché non
dire che i centri sociali, i sindacati di base, le radio libere, sono
il cuore dei movimenti come quello che riempirà Vicenza il prossimo 17
febbraio?
Perché non dire che è grazie a questo cuore, che batte sempre anche
quando non si sente, che cose straordinarie come queste possono
accadere?
Essere il cuore non vuol dire essere la testa. Vuol dire camminare
nella moltitudine, respirare la sua energia e darne più che si può. La
testa decide cosa fare. Ed è una testa collettiva, fatta da signore di
cinquant'anni e da ragazzi di sedici che oggi ci chiamano a Vicenza,
per "resistere un minuto più di loro". Si sono dati una forma, quella
dell'Assemblea Permanente, che decide. E che il cuore riconosce perché
parte dello stesso corpo vivo. Essere capaci di stare dentro significa
di certo questo.
Ma anche capire l'importanza per noi tutti, per il nostro mondo che
crede nei movimenti nella loro radicale alterità e nella loro potenza
di cambiare le cose, che farsi attraversare non vuol dire né
nascondersi né mimetizzarsi.
Chi verrà a Vicenza con il solo problema di "cavalcare" l'onda, non di
esserla, non può capire. Ma noi tutti invece possiamo esserne il cuore,
vicino a quella testa collettiva che oggi ci chiama, nella lotta, a
sentirci parte di uno stesso corpo. Vi scriviamo per proporvi di
essere, tutti insieme, un grande cuore nella grande manifestazione del
17. Scegliere cioè di stare dietro l'Assemblea Permanente, che aprirà
il cammino, ma di far sentire forte il nostro battito che, al di là
delle mille differenze che abbiamo sempre avuto tra noi, oggi può
essere uno solo: quello di chi fa quello che fa perché nascano tante
Val di Susa, tante Vicenza.
Non occorre dire che ruolo abbiano, in questa grande mobilitazione
permanente, i Centri Sociali del Nordest. Si sa. Ma oggi ci sembra il
tempo di proporvi di costruire con noi, da qualsiasi parte voi veniate,
un grande spezzone che sia il cuore di quella piazza.
Metteremo a disposizione gli strumenti del comunicare per tutti.
Ci ritroveremo, e lo proponiamo a tutti voi, dietro ad una grande
bandiera, l'unica che vorremmo oltre a quelle del "No dal Molin", con
la scritta "Ribellarsi è giusto".
Noi saremo una parte, come ognuna delle realtà che vorrà condividere
questa scelta. E lo spazio che si creerà, visibile e potente dentro la
potenza di un nuovo movimento, potrà accogliere anche coloro che
vogliono disobbedire ai loro partiti come fanno in tanti ormai a
Vicenza perché ribellarsi, oltre che giusto, è sempre più necessario.
Centri Sociali del Nordest
Info www.globalproject.info
Ci rivolgiamo ai compagni e alle compagne dei centri sociali, dell'
autorganizzazione sindacale, dei collettivi universitari e degli
studenti medi, a quelli che animano i media indipendenti di movimento,
a chi lotta per la casa e per il reddito.
Al nostro mondo di sempre, dunque.
Ci sta accadendo in questo tempo quello che accade a tutti voi quando
un movimento moltitudinario, trasversale, fatto di moltissime persone
che prima nemmeno si conoscevano e che oggi si appassionano, discutono,
lottano fianco a fianco come se fosse sempre stato così, ti attraversa.
Si, perché la differenza tra quelli come noi e come voi, e la politica
ufficiale, è in fondo questa: essere capaci di farsi attraversare,
passare dentro e cambiare dai movimenti come questo.
Attraversare queste esplosioni di sogni, di gioia e di rabbia, di
volti che finalmente sono vivi, è di sicuro un'esperienza importante
per chiunque voglia condividere un'idea, un progetto, perfino l'
indignazione. Ma essere capaci di farsi attraversare è una qualità che
non è da tutti.
Significa, come in Val di Susa, essere capaci di stare dentro, di
essere parte di un'onda, contribuendo a farla diventare gigantesca,
così che possa arrivare più in là possibile con la sua forza
straordinaria.
Siamo sicuri che questa attitudine a saper stare dentro ha a che fare
con il cuore: il cuore con cui si sfida il pensiero unico in quartieri
e città, anche quando l'onda non c'è. Il cuore che serve a reggere
anche quando abbiamo tutti contro. Il cuore che alla fine ci dice
sempre, specialmente nei momenti di confusione, cosa è giusto e cosa è
sbagliato.
E allora, ed è per questo che abbiamo deciso di scrivervi, perché non
dire che i centri sociali, i sindacati di base, le radio libere, sono
il cuore dei movimenti come quello che riempirà Vicenza il prossimo 17
febbraio?
Perché non dire che è grazie a questo cuore, che batte sempre anche
quando non si sente, che cose straordinarie come queste possono
accadere?
Essere il cuore non vuol dire essere la testa. Vuol dire camminare
nella moltitudine, respirare la sua energia e darne più che si può. La
testa decide cosa fare. Ed è una testa collettiva, fatta da signore di
cinquant'anni e da ragazzi di sedici che oggi ci chiamano a Vicenza,
per "resistere un minuto più di loro". Si sono dati una forma, quella
dell'Assemblea Permanente, che decide. E che il cuore riconosce perché
parte dello stesso corpo vivo. Essere capaci di stare dentro significa
di certo questo.
Ma anche capire l'importanza per noi tutti, per il nostro mondo che
crede nei movimenti nella loro radicale alterità e nella loro potenza
di cambiare le cose, che farsi attraversare non vuol dire né
nascondersi né mimetizzarsi.
Chi verrà a Vicenza con il solo problema di "cavalcare" l'onda, non di
esserla, non può capire. Ma noi tutti invece possiamo esserne il cuore,
vicino a quella testa collettiva che oggi ci chiama, nella lotta, a
sentirci parte di uno stesso corpo. Vi scriviamo per proporvi di
essere, tutti insieme, un grande cuore nella grande manifestazione del
17. Scegliere cioè di stare dietro l'Assemblea Permanente, che aprirà
il cammino, ma di far sentire forte il nostro battito che, al di là
delle mille differenze che abbiamo sempre avuto tra noi, oggi può
essere uno solo: quello di chi fa quello che fa perché nascano tante
Val di Susa, tante Vicenza.
Non occorre dire che ruolo abbiano, in questa grande mobilitazione
permanente, i Centri Sociali del Nordest. Si sa. Ma oggi ci sembra il
tempo di proporvi di costruire con noi, da qualsiasi parte voi veniate,
un grande spezzone che sia il cuore di quella piazza.
Metteremo a disposizione gli strumenti del comunicare per tutti.
Ci ritroveremo, e lo proponiamo a tutti voi, dietro ad una grande
bandiera, l'unica che vorremmo oltre a quelle del "No dal Molin", con
la scritta "Ribellarsi è giusto".
Noi saremo una parte, come ognuna delle realtà che vorrà condividere
questa scelta. E lo spazio che si creerà, visibile e potente dentro la
potenza di un nuovo movimento, potrà accogliere anche coloro che
vogliono disobbedire ai loro partiti come fanno in tanti ormai a
Vicenza perché ribellarsi, oltre che giusto, è sempre più necessario.
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Commenti
LA SENTENZA T.A.R. SICILIA: RESPINTO RICORSO PRESENTATO DALLA ITALCEMENTI DI ISOLA DELLE FEMMINE PER L'UTILIZZO DEL PET-COKE. IL T.A.R. SICILIA DICE "NO AL PET-COKE"
Il 25 luglio 2006 l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia diffidava la Italcementi di Isola delle Femmine "… dal continuare ad apportare modifiche all’impianto del ciclo produttivo in assenza delle previste autorizzazioni da parte delle Autorità preposte..." inoltre nella diffida si intimava alla ".....Italcementi il divieto ad usare il pet-coke come combustibile ed evitare tutte le attività di emissioni contenenti il pet-coke....".
Avverso a tale diffida la Società interessata presentava ricorso al T.A.R. Sicilia chiedendo la provvisoria sospensione della diffida.
Il Tribunale Amministrativo che aveva già respinto la richiesta di sospensione, in data odierna si pronunziava definitivamente : "...Ritenendo infondato il ricorso proposto dalla Italcementi..."
“…la Italcementi non ha mai menzionato la presenza e l’uso del Pet-coke come combustibile… .â€.
Il Comitato Cittadino Isola Pulita nell’attesa di conoscere le motivazioni dei Giudici del T.A.R. (dr.Giallombardo-dr Veneziani e dr. Valenti) esprime soddisfazione per l'esito del ricorso e si augura che per il futuro non si verifichino le gravi violazioni di legge già rilevati dall'Assessorato Territorio ed Ambiente il cui parere trova peraltro riscontro anche in Studi finanziati dagli stessi cementieri
“……bisogn a inoltre rilevare che proprio la natura stessa del coke di petrolio deve indurre a molta cautela nella sua manipolazione, così come altrettanta attenzione deve essere posta nel bruciarlo.
Ferma restando la necessità di rispettare i vigenti limiti di legge sulle emissioni…… â€
Il coke di petrolio come fonte di energia Giacomo Pinelli
L’ALTA PERICOLOSITA’ DEL PET-COKE E’ DOVUTA alla SUA elevatissima concentrazione di zolfo (responsabile dell'anidride solforosa), di metalli pesanti quali il Nichel e Vanadio e di policiclici aromatici (sostanze cancerogene).
La mancanza di uno specifico impianto di abbattimento nell’utilizzo del pet-coke come combustibile, genera un impatto ambientale particolarmente elevato per la matrice ambientale aria e, quando si parla di impatto ambientale nell’aria e relativo effetto sulla salute delle sostanze inquinanti, bisogna prestare particolare attenzione ai FLUSSI DI MASSA di questi impianti.
’impatto ambientale deriva dal quantitativo d'inquinanti emessi in un arco temporale, soprattutto se pensiamo a quelli più persistenti (metalli, diossine etc).
Per valutare l’impatto si deve moltiplicare la concentrazione degli inquinanti per la portata (cioè la quantità d’aria) così avremo il flusso di massa (quanto esce in un’ora, mese o anno d'inquinanti).
Il comitato Cittadino Isola Pulita, ricorda quanto evidenziato in diffida
“…la Italcementi ha fatto uso di pet-coke sin dal 1987 pur in assenza di relativa autorizzazioni...â€.
Senza che la popolazione NE SAPESSE NULLA
Il Comitato Cittadino Isola Pulita
richiama ancora una volta l'attenzione e la vigilanza delle Autorità che per norme giuridiche hanno il compito e la responsabilità di tutelare la salute dei cittadini, la salvaguardia dell'ambiente, la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, la tutela preservazione e conservazione dei beni e zone ad alta protezione ambientale e
paesaggistica(p er esempio le sedi dei siti S.I.C. ITA 020047; ZPS ITA020023; IBA155)
Il Comitato Cittadino Isola Pulita
ritiene le Autorità altresì responsabili di eventuali atti omissivi che possano pregiudicare, nel presente e nel divenire, la SALUTE dei CITTADINI e la TUTELA dei BENI AMBIENTALI,
Il Comitato Cittadino Isola Pulita ritiene le Autorità competenti, responsabili di tutti i danni materiali e morali conseguenza di tali atti omissivi.
NO PET-COKE NO PET-COKE NO PET-COKE NO PET-COKE
http://isolapulita.iobloggo.com
AZIENDE INSALUBRI E LORO INSEDIAMENTO
UN'AZIENDA CLASSIFICATA COME INSALUBRE PER LEGGE DEVE AVERE IL SUO INSEDIAMENTO FUORI DEL CONGLOMERATO URBANO
Depositi insalubri: problematica appartenenza al novero delle industrie insalubri (*)
ottobre 1999
di SILVANO DI ROSA (**)
Consulente Legale Ambientale – esperto A.N.E.A.
SOMMARIO:
Premessa; – 1. Oggetto della trattazione ; – 2. Tendenze opinabili; – 3. Analisi critica delle tesi contrapposte; – 4. Negazione di una «Presunzione di escludibilità  » dei depositi; – 5. Conclusioni.
Premessa
Abbiamo già avuto occasione di specificare1 come – nell’ambito della disciplina delle industrie insalubri – il termine “industria†non debba essere considerato in senso stretto, bensì secondo un’ampia accezione, essendo idoneo a riferirsi, in ugual modo, a qualsiasi attività 2 (non solo industriale) che – in sostanza – possa dar luogo ad occasioni di pericolo3. Una recente decisione del T.A.R. Toscana4 può, da sola, riassumere tutta la questione, andando dettagliatament e a specificare che:
«Il concetto di industria utilizzato dal Legislatore nell’art. 216 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, a norma del quale vengono effettuate le classificazioni delle industrie insalubri di prima e seconda classe, non attiene esclusivamente all’attività umana diretta alla produzione di beni mediante procedimenti di carattere artificiale, ma si riferisce sostanzialmente a tutte quelle attività che, modificando la situazione socio-ambientale del territorio, possono dar luogo ad occasioni di pericolo per l’igiene e la salute pubblica…».
Se, con una tale statuizione, si dovrebbe poter dare per scontato che anche un’attività artigianale, ove ne abbia i requisiti, possa (rectius: debba) considerarsi come industria insalubre5, un discorso a sé stante – invece – deve essere riservato alle attività di deposito; le quali, per quanto normalmente enumerate negli elenchi delle industrie insalubri fino ad oggi approvati, hanno destato (a nostro avviso ingiustamente) molte perplessità circa la relativa appartenenza a tale novero e, conseguentement e, tutta una serie di dubbi verso la possibile qualificazione di tali fattispecie come industrie insalubri a tutti gli effetti.
1. – Oggetto della trattazione
La questione che vogliamo esaminare, quindi, non consiste tanto nel fatto che i depositi siano stati, o meno, enumerati negli elenchi approvati con i vari decreti ministeriali (questa è un’evidenza innegabile!!),
quanto che dottrina e giurisprudenza, nonostante il contenuto di tali elencazioni, non abbiano – molto spesso – visto di buon occhio il classificare e considerare come “industria insalubre†una attività di “mera
detenzione di sostanze e/o prodottiâ€.
Nel vigente elenco delle industrie insalubri del 19946 sono 10 le voci che contemplano attività di deposito7, di per sé, classificabili come insalubri; delle quali riteniamo opportuno riportarne l’elenco per fornire un quadro aggiornato della situazione: deposito di formaggi (IIa – B – 26), deposito di frutta e verdura (IIa – B – 27), deposito di grassi (IIa – B – 28), deposito di mangimi semplici di origine animale e chimico industriale (IIa – B – 41), deposito di ossa e sostanze cornee (Ia – B – 91), deposito di pelli fresche (Ia – B – 92), deposito di piume, mezze piume e piumini - materiale già bonificato - (IIa – B – 46), deposito di rifiuti solidi e liquami (Ia – B – 100), deposito di rifiuti pericolosi (Ia – B – 101), deposito di stracci (IIa – B – 52). In altre 69 voci, dello stesso elenco vigente8, l’attività di deposito viene esplicitamente segnalata, quantomeno, come una delle fasi la cui attuazione determina – comunque – l’insalubrità dell’azienda (anche se fosse soltanto quella la fase dell’attività svolta in relazione a certe sostanze, prodotti o materiali); fra queste voci, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è possibile evidenziare le attività di «deposito di…: aceto (IIa – B – 3), acido cianidrico (Ia – A – 7), acido cloridrico (Ia – A – 8), acido solforico (Ia – A – 16), budella (Ia – B – 16), cloro (Ia – A – 53), esplosivi (Ia –B
– 50), fosforo (Ia – A – 67), gas compressi e liquefatti (Ia – B – 62), gas tossici (Ia – A – 70), idrocarburi (Ia – B – 70), mercaptani (Ia – A – 81), oli essenziali ed essenze (Ia – B – 87), nitroglicerina (Ia – A – 91), solventi alogenati (Ia – B –109), sostanze chimiche classificate come pericolose (Ia – A – 107)9, zolfo (Ia – A – 115), ecc., ecc. …»
C’è subito da notare come una tale presenza di attività di deposito non possa certo dirsi una novità , visto che fin dal primo degli elenchi delle industrie insalubri10si riscontravano voci quali: «depositi di ossa» e «depositi di spazzature», enumerati fra le industrie insalubri di prima classe; così come «depositi di baccalà » e «depositi di pesce», ricompresi fra quelle di seconda. Analoghe indicazioni si sono, poi, succedute nel tempo all’interno degli elenchi posteriori; così che, mentre nel vigente elenco sono complessivament e 79 le voci di insalubrità che – in qualche modo – contemplano la fattispecie oggetto del presente lavoro, nell’elenco anteriormente vigente, approvato con il D.M. sanità 2 marzo 198711, erano 77 le voci – fra quelle di prima e quelle di seconda classe – che interessavano anche (o soltanto) attività di deposito. Nell’elenco ancora precedente, approvato con D.M. sanità 19 novembre 198112, le voci riferite ad attività di deposito erano complessivament e 23. Erano, invece, 22 le voci che si riferivano all’attività di cui trattasi, presenti nell’elenco di cui al D.M. sanità 23 dicembre 197613.
2. – Tendenze opinabili
Tutto questo non è stato, in ogni caso, sufficiente ad impedire che si creassero, ugualmente, delle “correnti di pensiero†tendenti a considerare i depositi come “non classificabiliâ € nel novero delle industrie insalubri. Non vorremmo ripeterci sul concetto di pericolosità delle industrie insalubri14 e sul fatto che questa debba considerarsi non già “in astrattoâ€, bensì “in concretoâ€15 – quantomeno per l’esercizio di poteri prescrittivi e sanzionatori da parte dell’ Autorità amministrativa –, ma è proprio prendendo atto di come le industrie insalubri vengano trattate (in ragione della loro pericolosità ) sia dalla legge sanitaria sia dalla legge di pubblica sicurezza, che si arriva ad inquadrare l’origine del problema che ci sta a cuore. Il «Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza» approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773, ed attualmente vigente, disciplina con il proprio art. 6416 alcuni aspetti delle industrie insalubri; questo, nonostante che la materia sia esaustivamente e simultaneamente trattata anche dall’altretta nto vigente art. 216 del T.U.LL.SS. del 193417. Le disposizioni contenute nel citato art. 64, circa le predette attività , continuano perciò ad essere “fuori posto†e non esistono dubbi circa l’effettività di una tale duplice trattazione, perché l’art. 64 si interessa proprio di insalubrità e non di incolumità . Di quest’ultima si occupa, invece, il precedente art. 63 dello stesso T.U.LL.P.S., che riguarda gli opifici, gli stabilimenti ed i depositi di sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio (fenomeni, effettivamente, più attinenti ed affini all’aspetto dell’incolumi tà ). Già in altra sede18 abbiamo avuto modo di dimostrare come l’articolo 64 T.U.LL.P.S. debba considerarsi abrogato “ai fini delle industrie insalubriâ€. Ciò non toglie che TORREGROSSA19, confermando tale abrogazione per «esigenze di armonia e di certezza dell’ordiname nto giuridico», arrivi a precisare come ciò valga solo per le attività produttive insalubri, ma non per i “depositi insalubri o pericolosiâ€, la cui disciplina20 – a sua detta – resta interamente devoluta ai regolamenti locali o, in difetto di questi, ai provvedimenti del Sindaco adottati o adottabili in forza – proprio – dell’art. 64 T.U.LL.P.S.; il quale, pertanto, pur se limitatamente a tali fattispecie, dovrebbe considerarsi ancora in vigore21. Tale autore fornisce un’unica precisazione (attenuativa della drastica scelta prospettata) consistente nel fatto che il deposito possa considerarsi insalubre a condizione che presenti un nesso funzionale con una industria insalubre; in tal caso prevarrebbe nuovamente la disciplina sanitaria e l’attività di deposito tornerebbe a poter essere considerata industria insalubre, in quanto strettamente connessa con un’attività produttiva insalubre. A nostro avviso, invece, non è affatto necessaria l’esistenza di un tale nesso funzionale e ci apprestiamo, di seguito, a fornirne le motivazioni Quello appena illustrato è soltanto uno dei casi in cui le attività di deposito vengono viste – di per sé – “non classificabiliâ € come insalubri. Altre sono le fonti che, analogamente, vorrebbero escludere tali tipi di attività dall’applicaz ione della disciplina in esame. Basti pensare che GIAMPIETRO22, riguardo al provvedimento di classificazione delle industrie insalubri, afferma che esso è un atto dovuto, riguardante: «…la semplice lavorazione di certe sostanze23, ma non la sola attività di deposito o di stoccaggio (di dette sostanze) senza trasformazione della materia prima». A conferma di ciò lo stesso autore, in altra collocazione24, richiama il T.A.R. Lombardia25 che, in maniera apparentemente accomunabile, nega la
classificabilit à come industria insalubre di un deposito di rottami di autoveicoli. Ma v’è dell’altro, giacché questo non è il solo autore che aderisce alla tendenza di cui stiamo parlando.
Possiamo invero richiamare anche DE MARCO 26, il quale non si fa scandalo di indicare che: «…il presupposto dell’insalubr ità è stato escluso laddove non si riscontra lavorazione ma soltanto deposito di determinate sostanze: significativa al riguardo (secondo tale autore) è la pronuncia del T.A.R. Veneto27 che ha preso in esame il caso di un privato commerciante, il quale deteneva in deposito oli minerali nonché gas auto e benzina, appunto per venderli; …il Collegio ha riconosciuto la illegittimità di qualunque provvedimento†¦inteso a classificare tali depositi fra le industrie insalubri…». A completamento di una
rappresentanza chiaramente schierata contro l’iscrizione dei depositi fra le attività insalubri, ci è possibile riportare anche un estratto della massima che scaturisce da una decisione del T.A.R. Piemonte28, da cui risulta:
«…E’ illegittima l’inclusione fra le industrie insalubri di prima classe di un impianto di deposito e stoccaggio di bitumi, nel quale non viene compiuta alcuna attività di produzione, trasformazione di materia prima o, in genere, di lavorazione industriale, non attagliandosi alla fattispecie il riferimento normativo di cui all’art. 216 T.U.LL.SS., che espressamente prevede la classificazione di manifatture o fabbriche».
Sembra non sussista alcun dubbio sulla compattezza di un simile “fronte di fuocoâ€, così come – riguardo alle tre sentenze appena esposte – pare non esistano dubbi sul fatto che queste contengano degli elementi, fra di loro, comuni. Il primo elemento è quello di aver preso in esame casi di attività di deposito; l’altro è che, essendo tali, non vengono considerate attività riconducibili al novero delle industrie insalubri.
3. – Analisi critica delle tesi contrapposte
A nostro avviso tali sentenze sono state mal interpretate o scorrettamente generalizzate; se non altro, riteniamo che le relative motivazioni siano state espresse in maniera non del tutto consona o rispondente allo specifico caso trattato! L’affermazion e, apparentemente saccente, trova pieno conforto nella realtà dei fatti, in quanto esiste – per ciascuno dei casi esaminati – una spiegazione logica e, soprattutto, “diversa†da quella (posta a fondamento degli annullamenti) consistente nell’esclusio ne di tali fattispecie dal novero delle industrie insalubri per il solo fatto di: “essere un’attività di depositoâ€. Riassumendo brevemente la questione, vogliamo ricordare che i casi sopra richiamati riguardavano: un deposito di rottami di autoveicoli29, un deposito di oli minerali, gas auto e di benzina30, ed un deposito e stoccaggio di bitumi31. Effettivamente concordiamo sull’aspetto sostanziale della “inclassifica bilit à †di queste attività come industrie insalubri!
Ma la ragione di una tale esclusione deve essere attribuita a motivazioni ben diverse da quelle addotte dai giudici o, quantomeno, da quelle “in tal senso†interpretate e riportate dalla dottrina che ne ha fatto uso e/o richiamo.
Il deposito di rottami di autoveicoli non poteva, in effetti, essere classificato come insalubre, per quanto indicato al n° 107 delle attività di prima classe di cui al D.M. 19 novembre 1981, perché l’esatta enunciazione di tale voce era: «Deposito e demolizione di autoveicoli… »32. Per questo caso, quindi, è lo stesso elenco ministeriale (allora vigente) a fornire un preciso motivo di esclusione; prevedendo necessariamente l’abbinamento , e quindi la compresenza, di due diverse attività fra di sé collegate: il deposito connesso con un’attività di demolizione. In assenza di una tale concomitanza non si verifica quella necessaria “stretta corrispondenzaâ € fra l’attività realmente svolta ed il tipo astratto enumerato nell’elenco, venendo così a mancare l’elemento imprescindibile senza il quale non è possibile dar seguito ad una corretta classificazione .
E’ questa mancanza di conformità fra realtà concreta e fattispecie astratta che non poteva consentire l’emanazione di un legittimo provvedimento comunale di classificazione nei riguardi dell’attività esaminata. Appare pertanto evidente come «questa carenza» sia la vera causa dell’annullam ento del
provvedimento di classificazione comunale, cui ha dato seguito il Giudice lombardo, e non certo il mero fatto che si trattasse di una attività di deposito (come invece si è lasciato intendere in più occasioni).
In merito al caso del deposito di oli minerali, gas auto e benzina, si possono fornire due spiegazioni distinte. Per un verso è evidente che tale attività non potesse essere classificata come insalubre, a causa della mancanza di corrispondenza fra l’attività di deposito di gas auto e la voce n° 127 di prima classe dell’allora vigente D.M. 12 febbraio 197133. Difatti, la fattispecie astratta indicata nell’elenco con tale numero, menzionava:
«Gas tossici dell’elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n°147…»34, fra i quali non può certo ricomprendersi il “gas autoâ€.
Allo stesso modo, tale realtà (all’esame del Giudice veneto) non poteva essere ricondotta all’elenco ministeriale neppure per il tramite dell’altra voce di prima classe n° 53: «Benzina: produzione e lavorazione»35; questo perché – all’epoca – il mero deposito di benzina non era specificato fra i tipi di attività classificabili come insalubri. E’ chiaro, quindi, quale sia stato il vero motivo dell’annullam ento di tale classificazione da parte del T.A.R.: quel tipo di deposito non era ricompreso fra le fattispecie astratte dell’elenco36, e l’amministraz ione locale ha errato nel cercare di ricondurvelo, travisando e tracimando dalle specifiche indicazioni riguardanti le fasi: «produzione e lavorazione», che erano chiaramente indicate “a margine†di questa voce nel testo dell’elenco a quel tempo vigente. Sempre nell’ambito dello
stesso giudizio di fronte al Giudice veneto, appare diversa la situazione riguardante il deposito di oli minerali, perché, in tal caso, la condotta del comune non ci risulta affatto censurabile, ed è contro la decisione del tribunale amministrativo (limitatamente a questo caso specifico) che occorre “puntare il ditoâ€. A ben vedere, infatti, per gli «oli minerali» era effettivamente prevista la specifica voce di insalubrità di prima classe n° 166, la quale, non avendo alcuna particolare indicazione “a margineâ€, circa le fasi ritenute insalubri, doveva intendersi estesa a tutte le fasi dell’attività in questione37. Quindi, la riconducibilità dell’attività di deposito di oli minerali al tipo astratto allora contenuto in elenco38, non poteva certo essere scartata se non sull’errato presupposto secondo cui “i depositi†(come categoria astrattamente individuata) sono sempre e comunque esclusi dalla classificazione in oggetto.
Questo nostro ricercare meticolosamente dei “motivi di censura†alternativi e diversi da quelli indicati dai Giudici amministrativi, o a questi attribuiti dalla dottrina che a tali decisioni si è rifatta, non deve essere scambiato per un cocciuto tentativo di volersi procurare la ragione “a tutti i costiâ€, in quanto il vero intento è solo e soltanto quello di perseguire una puntuale e rigorosa applicazione delle “regole†all’epoca vigenti; senza, d’altronde, aver disconosciuto che, delle tre voci di insalubrità utilizzate dal comune per la classificazione dell’attività di cui trattasi, le prime due fossero indubbiamente scaturite da scelte rivelatesi del tutto errate.
Per quanto riguarda il terzo caso (quello esaminato dal T.A.R. Piemonte), l’errore commesso dall’amminist raz ione comunale consiste nell’aver voluto classificare il deposito di bitumi, riconducendolo alla voce n° 52 di prima classe del D.M. 12 febbraio 1971. E si tratta proprio di un errore, perché, di seguito alla dizione «Asfalti e bitumi naturali, scisti bituminose» – a margine di tale voce – era indicata la precisazione “preparazione e lavorazioneâ€; quindi, proprio nell’elenco ministeriale (allora vigente), veniva esplicitamente statuito che solo queste fasi dell’attività dovevano considerarsi insalubri e non quella di mero deposito. Ancora una volta, perciò, la vera ragione, cui è riconducibile la decisione del Giudice piemontese, consiste nella mancata corrispondenza dell’attività in esame con la dicitura dell’elenco ministeriale39, e non certo nell’aver fatto riferimento all’aforisma: «…i depositi non sono mai attività insalubri».
4. – Negazione di una «Presunzione di escludibilità  » dei depositi
Dopo questi indispensabili chiarimenti le decisioni sopra indicate appaiono fortemente ridimensionate, non tanto nel risultato sostanziale da queste prodotto, quanto riguardo alle ragioni che ne sono state causa; potendo sostenere di aver eliminato da tali ragioni la “presunzione⠀ di escludibilità delle attività di mero deposito. Di conseguenza è giunto il momento di cercare di smantellare definitivamente il pregiudizio secondo cui la “lavorazione di certe sostanze†sia il “requisito minimo†(necessario ed indispensabile) per poter considerare, o meno, una certa attività come “insalubre†; riducendo in tal modo al silenzio anche l’affermazion e, che normalmente ne discende, secondo cui: «…in assenza di tale fase, il riferimento normativo di cui all’art. 216 T.U.LL.SS. non si attaglia all’attività oggetto d’esame, in quanto la norma espressamente prevede la classificazione di manifatture o fabbriche»40. Che nel 1934 si parlasse solo di manifatture e fabbriche, ma non di depositi (e stiamo volutamente trascurando quanto già detto riguardo al primo elenco delle industrie insalubri del 1895), è un fatto estremamente logico, perché rispondente e adeguato alla mentalità del tempo ed al grado di evoluzione normativa cui, allora, si era pervenuti. Il periodo in cui nasce il vigente T.U.LL.SS. (testo unico delle leggi sanitarie) vedeva come – pressoché – unica fonte di inquinamento: l’industria e l’attività produttiva; quindi non c’è (e non c’era) ragione per cui, all’epoca, ci si dovesse riferire – in maniera esplicita e puntuale – a qualcosa di diverso da essa.
Se questo valeva allora, oggi, secondo una necessaria interpretazione evolutiva (che – logicamente – deve essere utilizzata, sol pensando alle modifiche di “livello esponenziale†compiutesi in tutti i campi), ciò che bisogna considerare importante non è tanto “l’essere attaccati in modo eccessivo alle espressioni
letterali del legislatore del 1934â€, quanto il prendere atto e riconoscere l’esistenza di una progressiva individuazione – operata da parte del Consiglio superiore di sanità – di quali siano quelle entità che risultano potenzialmente insalubri; senza potersi permettere di considerare “salubre per forza†una certa fattispecie (che non lo è) per il solo fatto che non risulti specificamente qualificabile come “attività produttivaâ€.
Ma “frugando bene†e “strizzando gli occhiâ€, per vedere le cose in maniera più adeguata, possiamo accorgerci che non occorre neppure questo sforzo interpretativo, perché non è affatto vero che, nel 1934 (ma neppure nel 1895), con l’indicazione generica «manifatture o fabbriche» si volessero escludere alcune attività di deposito. Anche stavolta è bene chiarire che non si tratta di una nostra petulante forzatura, ed a sostegno di questa affermazione è possibile citare MACCOLINI41 il quale osserva come, già nell’elenco ministeriale di cui al D.M. 12 luglio 191242, fossero comprese «attività che nulla avevano a che fare con industrie meccaniche e chimiche, come, ad esempio,… i depositi di ossa, di spazzatura, di baccalà e pesce, e di stracci…». A queste è possibile aggiungere – da un nostro attento esame di quel longevo decreto – anche i «depositi di fiammiferi di fosforo » ed i «depositi di solfuro di carbonio». Considerata tale evidenza ci sembra opportuno riutilizzare una citazione fatta da tale autore, a conferma
del fatto che “la forma non può travolgere la sostanza†in quanto «la ragione è figlia del fatto e non il fatto figlio della ragione». Se questo non bastasse, ricordiamo ancora una volta come nel primo elenco delle industrie insalubri del 1895, sia possibile riscontrare la presenza di attività di deposito, confermando come non ci possano essere dubbi sulla logicità di tali inclusioni, stante l’evidenza di come queste attività siano – allora come oggi – causa e fonte di insalubrità .
5. – Conclusioni
A questo punto, richiamando semplicemente tutto quanto finora indicato, e ricordando che è ormai chiaro come anche le attività artigianali, commerciali e di servizi, se ricomprese tipologicamente negli elenchi, non possono che considerarsi delle industrie insalubri, non v’è ragione di poter trattare in maniera diversa le attività di deposito, a condizione che siano, anch’esse, fedelmente riconducibili ad una delle voci dell’elenco ministeriale vigente. Se non risultassero abbastanza convincenti sia la precisazione fatta (in tal senso) dal Ministero della sanità : «…si riferisce a tutte le fasi della lavorazione, ivi compreso il deposito…»43, sia una timida indicazione da parte della giurisprudenza4 4 (secondo cui, ai fini della classificazione , è «…sufficient e…la fase di immagazzinament o e dell’estrazio ne di grassi vegetali…»), dovrebbero sicuramente esserlo le 79 le voci di insalubrità , contenute nel vigente elenco ministeriale del
settembre ’94, che – in modo esplicito – prevedono come insalubre anche la fase di deposito. L’evidenza e la logica, ormai, dovrebbero essere risultate sufficienti a debellare ogni tentativo di gretto accostamento a certe espressioni letterali sopra viste (giustificate solo in bocca al legislatore d'altri tempi); una cui tenace ed ottenebrata applicazione, oggi, non può che considerarsi conseguenza (e quindi vittima) di una lettura figlia di un campo visivo sicuramente ristretto ed inadeguato.
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***
(**) DOTTORE IN GIURISPRUDENZA
CONSULENTE LEGALE AMBIENTALE
MEMBRO A.N.E.A. n° 335
silvanodiros@em ail.it – silvanodiros@ya hoo.it
(*) Pubblicato in «L’Amministr az ione Italiana», 1999, fasc. 10, pag. 1370 – 1379; in www.leggiweb.it (nella sezione articoli del «MENÙ PRINCIPALE»)
1 DI ROSA SILVANO, Industrie insalubri, ma non solo industrie, in «L’Amministr az ione Italiana», 1999, fasc. 5, pag. 750 – 760.
2 TAR Lazio, Roma, sez. II, 28 settembre 1992, n° 1924, in «Rivista giuridica dell’Ambiente », 1993, fasc. n° 3/4, 534.
3 TAR Sicilia, Palermo, 4 luglio 1984, n° 1357, in «Trib. amm. reg.», 1984, I, 2901; TAR Lombardia, sez. II, 29 dicembre 1987, n° 629, in «Trib. amm. reg.», 1988, I, 425.
4 TAR Toscana, sez. I, 24 novembre 1998, n° 665, in «Trib. amm. reg.», 1999, I, 233.
5 TAR Liguria, sez. I, 27 novembre 1998, n° 549, in «Trib. amm. reg.», 1999, I, 156.
6 Approvato con D.M. sanità 5 settembre 1994, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 1994.
7 Di cui 5 di prima classe e 5 di seconda classe.
8 Di cui 67 di prima classe e 2 di seconda classe.
9 Per quanto concerne questa specifica voce si rimanda al precedente lavoro: DI ROSA SILVANO, Anche un effuso può essere classificato come pericoloso – Come abituarsi ad un errore consolidato –, in «L’Amministr az ione Italiana», 1999, fasc. 4, pag. 589 – 596.
10 D.M. Interno 21 aprile 1895, «che approva l’ Elenco delle Industrie Insalubri compilato dal Consiglio superiore di Sanità ».
11 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1987.
12 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 337 del 9 dicembre 1981.
13 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 1977.
14 Vds. DI ROSA SILVANO, Pericolosità delle industrie insalubri: astratta o concreta ? –PRIMA PARTE –, in «L’Amministr az ione Italiana», 1998, fasc. 12, pag. 1816 –1828; DI ROSA SILVANO, Pericolosità delle industrie insalubri: astratta o concreta ? – SECONDA PARTE –, in «L’Amministr az ione Italiana», 1999, fasc. 1, pag. 115 – 126;
15 Cfr.: TAR Campania – Napoli –, sez. III, 24 febbraio 1999, n. 530, in «Trib. amm. reg.», 1999, I, 1504.
16 art. 64: «Salvo quanto è stabilito dall’articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali. In mancanza di regolamenti il Podestà provvede sulla domanda degli interessati. Gli interessati possono ricorrere al Prefetto che provvede, sentito il consiglio provinciale sanitario, e se occorre, l’ ufficio del genio civile».
17 Approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 «Testo Unico delle leggi sanitarie», pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 9 agosto 1934, n° 186.
18 DI ROSA SILVANO, Pericolosità delle industrie insalubri: astratta o concreta ? – PRIMA PARTE –, in «L’Amministr az ione Italiana», 1998, fasc. 12, pag. 1822
19 TORREGROSSA Giovanni, voce Industrie pericolose, rumorose e insalubri, in «Enciclopedia Giuridica», Treccani, Roma, 1989, vol. XVI, pag. 1, punto 1.1.
20 Sostenendo implicitamente che tali fattispecie non rientrino fra le tipologie di cui al primo comma dell’ art. 216 del T.U.LL.SS.
21 Ed è a questa particolare situazione che è probabilmente opportuno ricondurre qualche sporadica decisione del giudice amministrativo che richiama ancora oggi tale norma in materia di industrie insalubri. Cfr. TAR Toscana, sez. I, 15 settembre 1990, n° 793, in «Trib. amm. reg.», 1990, I, 3938.
22 GIAMPIETRO Pasquale, Rassegna critica di giurisprudenza amministrativa sugli interventi ambientali ed igienico sanitari delle autorità locali, in «Regione governo loc.», 1985, (5), 47.
23 Secondo l’autore considerata requisito minimo perché si configuri la fattispecie dell’industri a insalubre.
24 GIAMPIETRO Pasquale, Rassegna di giurisprudenza amministrativa e penale sulle industrie insalubri (classificazion e , disciplina, poteri del sindaco, ecc.) - parte prima -, in «Comuni d'Italia», 1986, n° 12, 1664.
25 TAR Lombardia, Milano, sez. III, 25 ottobre 1983, n° 10, in «Ragiusan - Rass. giur. Sanità », 1984, fasc. n° 4, 136.
26DE MARCO Ignazio, Attività insalubri, inquinamento e giurisprudenza dei T.A.R., in «Foro amm.», 1976, II, 514, I° cpv.
27 TAR Veneto, 26 febbraio 1976, n° 213, in «Trib. amm. reg.», 1976, I, 1352.
28 TAR Piemonte, 6 novembre 1979, n° 501, in «Trib. amm. reg.», 1980, I, 86.
29 33Utilizzata per la classificazione da parte del comune, in quel caso specifico.
34 Come altrettanto fa oggi la voce di prima classe A 70 dell’ elenco approvato con il D.M. 5 settembre 1994.
35 La voce corrispondente nel vigente elenco ministeriale è la Ia B 70 «Idrocarburi: frazionamento, purificazione, lavorazione, deposito (esclusi i servizi stradali di sola distribuzione) »
36 Oggi avremmo una situazione diversa, perché – salvo il caso si tratti di un servizio stradale di sola distribuzione – anche il mero deposito di benzina è considerato e ricompreso fra le attività insalubri, e quindi è classificabile come tale.
37 Come chiaramente indicato dalla giurisprudenza e dalle direttive ministeriali: Cfr. TAR Liguria, 4 maggio 1978, n° 207, in «Trib. amm. reg.», 1978, I, 2744; ed anche Circolare 23 settembre 1971, n° 162, Ministero della Sanità - Direzione Generaledei Servizi di Igiene Pubblica Div. VI, pag. 8, punto 1); e la Circolare 19 marzo 1982, n° 19, prot. n° 403/8.2/459, Ministerodella Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div. III, pag. 4, punto 1).
38 Cosa che oggi non è più possibile, perché la corrispondente voce dell’elenco vigente Ia B 88 contiene le specificazioni «lavorazione, rigenerazione» e non la fase di «deposito».T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 25 ottobre 1983, n° 10 (Vds. nota 25).30 T.A.R. Veneto, 26 febbraio 1976, n° 213 (Vds. nota 27).31 T.A.R. Piemonte, 6 novembre 1979, n° 501 (Vds. nota 28).32 Come altrettanto risulta essere oggi, nel vigente elenco ministeriale approvato con D.M. 5 settembre 1994, alla voce Ia C09.
39 Quindi un errore sostanziale e generale che inficia sempre e comunque un provvedimento di classificazione , qualsiasi sia il tipo di attività che ne risulti oggetto.
40 TAR Piemonte, 6 novembre 1979, n° 501, in «Trib. amm. reg.», 1980, I, 86.
41 MACCOLINI Roberto, commento a: Avicoltura "industria" insalubre , di Cacciavillani Ivone, in «Nuova Rassegna», 1974, I, 43.
42 D.M. Interno 12 luglio 1912, «che approva l’ Elenco delle Industrie Insalubri in riguardo al loro isolamento».
43 Circolare 19 marzo 1982, n° 19, prot. n° 403/8.2/459, Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div. III, pag. 4, punto 1).
44 TAR Liguria, 8 novembre 1979, n° 386, in «Trib. amm. reg.», 1980, I, 210.
http://www.ilcaso.it/acustico/d.pdf
http://isolapulita.splinder.com/
Labels: INSEDIAMENTO DELLE AZIENDE INSALUBRI
Incompatibile con i Veleni di Totò
Massimo Giannettì Palermo
Gioacchino Genchi, ex leader del movimento studentesco palermitano del '68, tutto poteva immaginare nella vita, tranne che avrebbe avuto di nuovo a che fare, quasi quarant'anni dopo il '68, con quel «tipo strano» che frequentava le assemblee del collettivo della facoltà di scienze e poi andava a denunciare gli studenti alla polizia. Quel «tipo strano» che gli stessi studenti allontanarono a calci nel sedere dall'università appena scoprirono che era un infiltrato, un paio di mesi fa è infetti diventato nientemeno che direttore generale del dipartimento territorio e ambiente nel medesimo assessorato della Regione Sicilia, dove Gioacchino Genchi, dirige da diversi armi l'importante «Servizio 3», quello che si occupa della tutela dall'inquinamento atmosferico.
L'ex infiltrato - peraltro reo confesso - nel movimento studentesco, ex militante del Msi e poi di An, e ora alto dirigente regionale in quota dell'Mpa di Raffaele Lombardo, è insomma il suo nuovo capo gerarchico e in virtù di questo potere l'8 gennaio scorso ha deciso che per «ordini superiori» Gioacchino Genchi non deve più dirigere quel Servizio. Senza curarsi minimanente della legge (la numero 241 del '90 sui procedimenti amministrativi) , Pietro Tolomeo, il suddetto direttore generale, ha quindi preso carta e penna e senza alcuna motivazione né preavviso gli ha revocato l'incarico in seduta stante, destinandolo in un'altra sede. «Conseguenteme nte a ciò e ribadendo la richiesta già avanzata per le vie brevi - è la stata sua intimazione scritta - le si chiede di consegnare immediatamente allo scrivente tutta la documentazione e il registro di protocollo interno relativi al Servizio 3 ancora in suo possesso». Dalle parole è poi passato ai fatti.
Di fronte alle resistenze di Genchi a lasciare il suo posto di lavoro, Tolomeo • che come avrete già capito è uno che gli «ordini superiori» li esegue davvero alla lettera - ha infatti cominciato lui stesso a sgomberare scaffali e scrivanie dall'ufficio del funzionario, tentando, in sua assenza, di prelevare anche documenti dal suo computer.
Ma non è finita, perché Tolomeo - che è un tipo abbastanza grosso di statura e a quanto pare anche abbastanza manesco, la l' 11 gennaio, e cioè tre giorni dopo aver dato il benservito a Genchi, visto che quest'ultimo e uno dei suoi collaboratori insistevano cercando di fargli capire che la revoca dell'incarico senza giustificato motivo è nulla, e che proprio per questo motivo i documenti che lui pretendeva non glieli avrebbero consegnati, Pietro Tolomeo è saltato su tutte le furie e si è avventato fisicamente addosso ai due interlocutori.
Perché e per conto di chi?
Adesso tutta questa storia è nelle mani della magistratura, alla quale Gioacchino Genchi - contro la cui rimozione sono scesi in piazza ambientalisti, comitati di cittadini, sindacati di base e politico regionali - si è subito rivolto per difendere i propri diritti. Ma a questo punto la domanda è: perché Pietro Tolomeo ha fatto quello che abbiamo raccontato?, o meglio: per conto di chi ha eseguito quell'«ordine superiore» come a lui stesso confidato a Genchi?
Date le caratteristiche del personaggio, tutte le ipotesi sono ovviamente plausibili, ma Tendiamo ad escludere che si sia trattato di una sua vendetta postuma per i fatti universitari del secolo scorso. Il suo passato di fascista e di spia della polizia, a parte i metodi, al 99,9 % non ha alcun legame con l'epurazione dell'ex leader sessantottino dal Servizio antinquinamento . Un Servizio - è bene sottolinearlo - che è come il fumo negli occhi sia per le grandi lobby chimiche che operano nell'isola che per lo stesso potere politico siciliano. Le origini della rimozione di Genchi, già vittima l'anno scorso di una simile ritorsione, vanno quindi rintracciate tra i numerosi provvedimenti che il «Servizio 3» da fui diretto stava per emettere o ha emesso nei mesi più recenti.
Tra questi la clamorosa chiusura della distilleria Bertolino di Partinico, la più grande e più inquinante fabbrica etilica d'Europa, di proprietà della cognata dell'ex «ministro dei lavori pubblici» di Cosa nostra, Angelo Siino (poi pentito) e nella quale si sarebbero, fra l'altro, tenute varie riunioni della Cupola di Bernardo Provenzano. Poi ci sono le drastiche misure nei confronti di alcune industrie del mattone catanesi che impastavano ceramica con i fanghi tossici dei petrolchimici del siracusano, e del cementificio di Isola delle Femmine (Italcementi) per l'uso de Pet Coke come combustibile per alimentare gli impianti che da anni avvelenano terra mare e cielo della località alle porte di Palermo.
Insomma, di interventi scomodi il direttore del «Servizio 3» ne ha firmati parecchi e altri ne aveva in serbo, come quelli rivolti ai petrolchimici di Gela, Milazzo, Augusta e Priolo. Ma gli indizi maggiori della sua rimozione portano dritti dritti ai quattro mega inceneritoridì rifiuti che il presidente della regione Totò Cuffaro vuole realizzate a tutti i costi in Sicilia: è un business colossale di circa 2 miliardi di euro che non può, anzi non deve assolutamente sfumare per colpa di un funzionario troppo ligio al proprio dovere, e che soprattutto non intende piegarsi alle pressioni del governatore.
A Genchi il piano rifiuti di Cuffaro non è mai piaciuto, c'è troppa puzza di bruciato.
E infatti non lo ha mai approvato. Ma non lo ha bocciato per un capriccio politico. Tant' è che nessuno, neanche lo stesso Cuffaro, gli ha mai mosso un simile rimprovero.
Il no del «Servizio 3» alle autorizzazioni delle emissioni di gas in atmosfera - preliminari per l'avvio dei cantieri - tende semplicemente ad applicare le normative, italiane ed europee, sulla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini I quattro inceneritori - previsti a Palermo, Paternò, Augusta e Casteltermini - oltre ad essere sovrastimati per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in Sicilia, emettono una quantità di diossina dieci volte superiore ai limiti massimi tollerati ma non auspicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'organismo umano. Un esempio pratico;
con l'entrata a regime dell'inceneritore palermitano di Bellolampo ai 750 mila residenti del capoluogo siciliano verrebbe inflitta la stessa overdose di polveri tossiche e nocive «tollerata ma non auspicate» per una megalopoli di 7 milioni e mezzo di abitanti.
Inoltre, conto gli inceneritoli c'è l' opposizione dei sindaci dei luoghi in cui sono previsti, che in quanto responsabili della salute dei cittadini, per legge, vanno ascoltati. «Per queste ragioni - dice Genchi - abbiamo ritenuto che i quattro inceneritori sono' incompatibili con il territorio e con le popolazioni)).
Verdetto già scritto
E' il verdetto che il responsabile del «Servizio 3» ha scritto già un anno e mezzo fa, quando gli inceneritori cominciavano a muovere i primi passi. Un verdetto che però Gioacchino Genchi non ha fatto in tempo ad emettere formalmente, perché proprio nel momento in cui stava per farlo, Totò Cuffaro, annusata l'aria al secondo piano di via Ugo La Malfa 169, bloccò in extremis la sentenza. In che modo? Esattamente come è stato per la seconda volta fatto 18 gennaio scorso: rimuovendo Genchi dalla direzione del Servizio.
Ma nel settembre 2005 il governatore siciliano fece male i calcoli. Pensava che una volta eliminato Genchi dal Servizio 3, il problema per gli «intoccabili 4» sarebbe stato definitivamente risolto. Ma non tutte le ciambelle riescono con il buco, evidentemente.
Tant'è che ancora oggi la questione inceneritori è rutt'altro che chiusa. Sono cosi tante le irregolarità riscontrate nelle procedure che hanno consentito l'avvio dei cantieri, che nessuno sa come andrà esattamente a finire. C'è l'inchiesta della magistratura di Palermo sui bandì di gara (gran parte degli appalti se li sono aggiudicati varie società capitanate del gruppo Falk) pubblicati soltanto in Italia e non in tutta Europa come invece stabilisce la normativa; c'è poi la procedura d'infrazione della corte europea di giustizia per violazione della direttiva Ue sulla raccolta differenziata dei rifiuti, relegata dal piano Cuffaro ad optional anche rispetto al decreto Ronchi del '92; e c'è, soprattutto, l'indagine amministrativa del ministro dell'ambiente Pecoraro Scanio che ha riscontrato, otto mesi fa, «gravi illeciti» sulle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera concesse alle ditte appaltatrici dal suo predecessore Altero Matteoli Fu infatti l'ex ministro di An ad acquisire i poteri sostitutivi sulle stesse concessioni una volta azzerata l'autorità siciliana (Genchi) istituzionalmen te preposta a farlo;
Era il mese di giugno del 2006, quando Matteoli e gli altri due ministri Francesco Storace (salute) e Pietro Lunardi (attività produttive), proprio nell'ultimo giorno di permanenza del Governo Berlusconi a Palazzo Chigi diedero il via libera agli inceneritori.
Ma i nulla osta, come peraltro fecero notare tecnici dello stesso ministero a Matteoli, non potevano essere concessi perché erano abbondantemente scaduti ì termini di legge, Erano cioè passati più di 900 giorni dal momento in cui le ditte ne avevano fatto richiesta
La normativa prevede che tali risposte devono essere invece date «entro 90 giorni».
Le autorizzazioni sulle emissioni di gas serra sono dunque ^(illegittime» e in quanto tali andrebbero annullate.
Dopo l'indagine Pecoraro Scanio annuncia effettivamente di volerle revocare, ma la revoca non è mai avvenuta, perché il ministro verde non è riuscito ad avere il benestare degli altri due ministri Livia Turco (sanità ) e Pieluigi Bersani (sviluppo economico). È arrivata invece la «sospensione per 60 giorni; dei cantieri intanto avviati. Il decreto interministeria le è di questi giorni ed è la sostanziale ratifica delle conclusioni della conferenza dei servizi tenutasi a Roma il 22 novembre scorso con la partecipazione dello stesso Cuffaro.
Ed è proprio
tà concreta che la decisione ultima sulle autorizzazioni per le emissioni tomi di nuovo a Palermo, e precisamente al Servizio antinquinamento di via La Malfa, ossia nello stesso luogo da cui era stata madestramente sottratta nel settembre 2005 con la prima rimozione di Genchi Totò Cuffaro toma così a tremare.
È preoccupatissim o. Toglie perfino il saluto all'allora direttore generale del dipartimento ambiente e territorio Giovanni Lo Bue, colpevole, a suo dire, di non aver fatto un «buon lavoro sospendendo l'anno prima Genchi per soli cinque mesi. Al funzionario scomodo è stata infatti restituita la direzione del Servizio 3, dove da questo momento in poi - siamo alla fine del 2006 - si potrebbero appunto ridiscutere le sorti degli inceneritori. È a questo punto che entra in campo Tolomeo il manesco. Dopo anni passati a capo di una struttura regionale di ultimo ordine, è stato appena nominato al vertice di un dipartimento importantissimo . È l'uomo giusto al posto giusto per .scatenare la seconda guerra preventiva temuto responsabile del «Servizio 3». È una guerra lampo che Tolomeo mette in pratica, come si diceva l'8 gennaio, quando Gioacchino Genchi, con i metodi fascistoidi che abbiamo visto, viene nuovamente rimosso dall'incarico.
Al suo posto ora c' è un geologo, Salvatore Anzà , che a quanto si vocifera in assessorato non avrebbe alcuna preparazione sui nuovi compiti che lo aspettano. Ma è un aspetto del tutto secondario. La cosa più importante è che sia "persona assolutamente affidabile" per gli obiettivi di sua maestà Totò Cuffaro
MANIFESTO 18 FEBBRAIO 2007
Labels: COMITATI CITTADINI SICILIANI NO INCENERITORI
Si allarga il fronte del No all’ampliamen to e alla costruzione della NUOVA TORRE della Italcementi a Isola delle Femmine situata all’interno del centro abitato
SALE LA PROTESTA PER LA DELOCALIZZAZION E
DELLA ITALCEMENTI DI ISOLA DELLE FEMMINE
DAL CENTRO ABITATO
Italcementi di Isola delle Femmine , torre di 100 metri
Il Comune di Isola: va spostata
Nuovo impianto e polemiche. “Serve ad abbattere le emissioniâ€
Sindaco e associazioni: “Lontano Dal paeseâ€.
Azienda possibilista
ISOLA DELLE FEMMINE, La nuova torre di cento metri d’altezza che Italcementi vuole costruire nello stabilimento di Isola sta provocando allarme.
Associazioni e Comune di Isola delle Femmine marcano da vicino la società bergamasca, che ha sedi in tutt’Italia, per chiedere la delocalizzazion e del nuovo forno e quindi della torre.
Uno spostamento di poche centinaia di metri dal centro abitato, ai piedi della montagna nei cui pressi c’è una cava.
Una proposta che, se accolta dall’azienda, renderebbe la stessa collettività meno ostile all’ammoderna mento del ciclo di produzione.
La prima sede ufficiale per presentare questa proposta è stata la prima riunione della conferenza dei servizi convocata dall’assessor ato al Territorio per rilasciare l’Autorizzazi one integrala ambientale (AÌA).
Un via libera per consentire all’industria di realizzare il nuovo impianto, come già fatto a Calusco d’Adda. «Noi non siamo contro la torre che come ci assicurano! tecnici dell’Italceme nti abbatterebbe di molto le emissioni in aria.
Il nuovo forno consente infatti un consumo più basso di energia termica e quindi l’impiego di una minore quantità di combustibili - dice il sindaco Caspare Portobello -.
Quello che emerge dagli incontri con cittadini e associazioni è che si è tutti contro il luogo scelto nel progetto per realizzare la torre, alta cento metri con una base di 40 per 40.
Avete idea di cosa significa una simile struttura a due passi da alberghi e non distante dal mare?â€.
Sulla stessa linea rappresentanti di associazioni come Isola Pulita e Mare Pulito.
Per Giuseppe Ciampolillo di Isola Pulita è necessario saperne di più prima di qualsiasi via libera. Ciò che decidiamo è la delocalizazione della torre. Dal momento che si parla di un investimento di 100 milioni di euro mi sembra che si possa trovare una soluzione per assicurare una convivenza serena tra noi e Italcementi».
Non solo, ma la condizione essenziale è la delocalizzazion e dell’ impianto. Per questo Isola Pulita si è fatta promotrice di un’interrogaz ione presentata dal senatore Tommaso Sodano.
L’azienda si mostra dal canto suo possibilista. «Siamo agli inizi del nostro iter che abbiamo avviato proprio in questi giorni. Il progetto di ammodernamento dell’impianto ha un’importante valenza ambientale - dicono dall’azienda -.
Il confronto con i! territorio è continuo e avremo modo di affrontare tutti i suggerimenti che ci saranno sottoposti per una corretta vantazione, ambientale, tecnica ed economica».
Ora, poichè con la salute della gente non è consentito a nessuno scherzare, tanto più a responsabili delle Pubbliche Istituzioni, il Comitato Isola Pulita, che si è intestato la battaglia contro i danni ambientali, reali e potenziali, di un colosso produttivo quale il cementificio di Isola delle Femmine, inserito tra gli abitati dell'omonino Comune e di quello di Capaci, ritiene che nelle condizioni in essere non sussistono gli elementi minimi di garanzia nello svolgimento del procedimento autorizzatorio.
Il Comitato Isola Pulita si attiverà in tutte le sedi che riterrà opportuno, anche in quella giudiziaria, al fine di garantire gli eventuali diritti violati della salute e dell’ambiente a tutela della cittadinanza tutta.
Comitato Cittadino Isola Pulita
www.isolapulita.it
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