"NUOVO" APPRENDISTATO: VECCHIA FORMA DI SFRUTTAMENTO GIOVANILE
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"NUOVO" APPRENDISTATO: VECCHIA FORMA DI SFRUTTAMENTO GIOVANILE
Un breve approfondimento su quella che può essere definita forse la
parte peggiore di essa, ossia la nuova normativa che regola il
contratto di lavoro di apprendistato.
Un contratto questo, si badi bene, ad oggi inesistente
nell'industria metalmeccanica; nonostante una prima "sistemazione"
della materia nel precedente Ccnl del 2003 che però non dette esiti
pratici significativi. Un contratto, quello dell'apprendistato, che,
dopo le modifiche apportate ora, diverrà quasi sicuramente la forma
prevalente e diffusa di assunzione dei giovani, come già annunciato
dalla stessa associazione dei grandi padroni del settore.
Non è difficile capire perché se si mettono in fila tutti gli
aspetti e tutte le conseguenze di questa forma di lavoro che, non è
esagerato definire di supersfruttamento giovanile. Per le aziende
l'apprendistato conviene, dato che il "costo del lavoro" è più basso
del 30% rispetto ad altre tipologie di contratto. L'applicazione
dell'apprendistato è estesa a tutte le qualifiche comprese quelle di
bassa professionalità, per attività semplici e ripetitive, come
quelle svolte nelle catene di montaggio. Si tratta del 3° e del 4°
livello, per i quali sono previsti 42 e 52 mesi di apprendistato,
senza capire cosa ci sia da apprendere. L'apprendistato è inoltre
esteso a lavoratori in possesso di laurea attinente all'incarico
affidato e sono inquadrati nei livelli 6° e 7°, precedentemente
esclusi. I mesi previsti per essi sono rispettivamente, 38 e 42 mesi.
Gli apprendisti non hanno diritto al versamento dei contributi per
la pensione Inps, per gli anni delle durata dell'apprendistato, e
non hanno diritto al trattamento e alla retribuzione durante i
periodi di malattia. Non hanno diritto né alla mobilità né alla
disoccupazione in caso di crisi aziendali. Gli anni di apprendistato
non valgono per la maturazione degli istituti legati all'anzianità
di servizio. Gli apprendisti sono esclusi di norma, salvo eccezione,
dai benefici economici e normativi derivanti dalla contrattazione
aziendale. Sono retribuiti con i soli minimi contrattuali, per i
periodi e le categorie definite nel piano di apprendistato e fanno
1/3 della durata dell'apprendistato a due livelli di inquadramento
inferiori a livello d'uscita.
Insomma, in base a queste nuove norme, gli apprendisti del settore
metalmeccanico guadagneranno meno, saranno inquadrati in categorie
inferiori, sia pure temporaneamente, non beneficeranno di
miglioramenti conquistati a livello aziendale, non godranno delle
tutele previdenziali e nemmeno di quelle sindacali e saranno
ricattabili pesantemente dalla speranza di ottenere il lavoro in via
definitiva. È vero che i padroni dovranno garantire una certa quota
di ore di formazione professionale e l'assunzione del 70% dei
contratti a tempo indeterminato. Ma ciò non cancella né attenua
quanto detto.
C'è un altro inconveniente da denunciare. Poiché è presumibile, dato
le scandalose convenienze concesse, che le aziende assumeranno
prevalentemente attraverso il contratto di apprendistato e
considerando che esso può essere applicato solo ai giovani fino a 29
anni, c'è da prevedere grosse difficoltà di trovare lavoro per i
disoccupati che abbiano superato quest'età.
Non è questa una valida ragione per votare No al referendum
sindacale di ratifica dell'ipotesi d'accordo?
1 febbraio 2006
PMLI
Un breve approfondimento su quella che può essere definita forse la
parte peggiore di essa, ossia la nuova normativa che regola il
contratto di lavoro di apprendistato.
Un contratto questo, si badi bene, ad oggi inesistente
nell'industria metalmeccanica; nonostante una prima "sistemazione"
della materia nel precedente Ccnl del 2003 che però non dette esiti
pratici significativi. Un contratto, quello dell'apprendistato, che,
dopo le modifiche apportate ora, diverrà quasi sicuramente la forma
prevalente e diffusa di assunzione dei giovani, come già annunciato
dalla stessa associazione dei grandi padroni del settore.
Non è difficile capire perché se si mettono in fila tutti gli
aspetti e tutte le conseguenze di questa forma di lavoro che, non è
esagerato definire di supersfruttamento giovanile. Per le aziende
l'apprendistato conviene, dato che il "costo del lavoro" è più basso
del 30% rispetto ad altre tipologie di contratto. L'applicazione
dell'apprendistato è estesa a tutte le qualifiche comprese quelle di
bassa professionalità, per attività semplici e ripetitive, come
quelle svolte nelle catene di montaggio. Si tratta del 3° e del 4°
livello, per i quali sono previsti 42 e 52 mesi di apprendistato,
senza capire cosa ci sia da apprendere. L'apprendistato è inoltre
esteso a lavoratori in possesso di laurea attinente all'incarico
affidato e sono inquadrati nei livelli 6° e 7°, precedentemente
esclusi. I mesi previsti per essi sono rispettivamente, 38 e 42 mesi.
Gli apprendisti non hanno diritto al versamento dei contributi per
la pensione Inps, per gli anni delle durata dell'apprendistato, e
non hanno diritto al trattamento e alla retribuzione durante i
periodi di malattia. Non hanno diritto né alla mobilità né alla
disoccupazione in caso di crisi aziendali. Gli anni di apprendistato
non valgono per la maturazione degli istituti legati all'anzianità
di servizio. Gli apprendisti sono esclusi di norma, salvo eccezione,
dai benefici economici e normativi derivanti dalla contrattazione
aziendale. Sono retribuiti con i soli minimi contrattuali, per i
periodi e le categorie definite nel piano di apprendistato e fanno
1/3 della durata dell'apprendistato a due livelli di inquadramento
inferiori a livello d'uscita.
Insomma, in base a queste nuove norme, gli apprendisti del settore
metalmeccanico guadagneranno meno, saranno inquadrati in categorie
inferiori, sia pure temporaneamente, non beneficeranno di
miglioramenti conquistati a livello aziendale, non godranno delle
tutele previdenziali e nemmeno di quelle sindacali e saranno
ricattabili pesantemente dalla speranza di ottenere il lavoro in via
definitiva. È vero che i padroni dovranno garantire una certa quota
di ore di formazione professionale e l'assunzione del 70% dei
contratti a tempo indeterminato. Ma ciò non cancella né attenua
quanto detto.
C'è un altro inconveniente da denunciare. Poiché è presumibile, dato
le scandalose convenienze concesse, che le aziende assumeranno
prevalentemente attraverso il contratto di apprendistato e
considerando che esso può essere applicato solo ai giovani fino a 29
anni, c'è da prevedere grosse difficoltà di trovare lavoro per i
disoccupati che abbiano superato quest'età.
Non è questa una valida ragione per votare No al referendum
sindacale di ratifica dell'ipotesi d'accordo?
1 febbraio 2006
PMLI





Commenti
la pensione Inps, per gli anni delle durata dell'apprendistato" : ora non è così in quanto sulla retribuzione viene trattenuto ai fini pensionistici
( poco ) ma si varia dall' 1.5 % al 3% o al 10% a carico del datore di lavoro e il 5,84 % a carico del lavoratore
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