legittima difesa\Di Schiena Brindisi
| Movimento |
UNA RIFORMA CHE OFFENDE LA "LEGITTIMA DIFESA"
La riforma dell'istituto della "legittima difesa" varata dalla maggioranza di centrodestra per assecondare l'estremismo populista della Lega è stata oggetto nei commenti e nei dibattiti giornalistici e televisivi di censure e difese più rivolte a provocare dissensi e approvazioni che a fornire una corretta informazione sul senso e sulla portata della innovazione legislativa e sugli effetti negativi che essa può avere sul ruolo del diritto penale sia in relazione alla sua funzione di assicurare le condizioni fondamentali della convivenza civile e sia in rapporto alla sua funzione evolutiva, quella cioè di promuovere il progresso della coscienza sociale.
Occorre allora tenere presente che l'art. 52 del codice penale così disciplina l'istituto della legittima difesa: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa». Si tratta di una norma di indiscutibile equità e formulata in termini di estrema chiarezza che esclude la responsabilità penale in chi commette un fatto-reato quando esso consiste in una reazione indispensabile per respingere un'offesa «ingiusta», cioè in contrasto con i precetti dell'ordinamento giuridico, nel momento in cui vi sia, o si ritenga esservi per un errore scusabile (la cosiddetta legittima difesa putativa), il pericolo «attuale», vale dire presente, che questa offesa colpisca un qualsiasi diritto, sia personale o patrimoniale. Una non punibilità però - precisa la norma - che sussiste solo a condizione che la reazione sia proporzionata all'offesa, che ci sia cioè un ragionevole equilibrio di valori tra il diritto minacciato dalla offesa e quello che la reazione punta a colpire. Ne discende - per citare un classico esempio - che non si può considerare legittima la uccisione di un ragazzo che si sia introdotto nella proprietà altrui per rubare qualcosa di scarso valore o per fare un bagno in una piscina privata.
La riforma berlusconiana altera profondamente tale normativa dal momento che lascia inalterato il citato testo dell'art. 52 ma vi aggiunge le seguenti disposizioni: «nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere a)- la propria o altrui incolumità; b)- i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di un altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale». Dove è allora lo stravolgimento? E' appunto nell'avere stabilito che, nei casi in cui la minaccia del diritto avviene con violazione dell'altrui domicilio (reato previsto dall'art. 614 c.p.) o all'interno di locali adibiti all'esercizio di attività commerciali o professionali ovvero imprenditoriali, non è più richiesta, per la legittimità della reazione, la proporzione tra difesa ed offesa.
Dice in sostanza la riforma che nei menzionati casi questa proporzione non è necessario che sussista davvero nel concreto svolgimento dei fatti né che venga poi verificata sul terreno probatorio dai giudici: essa è ritenuta esistente, con una presunzione legale assoluta, dalle norme oggi introdotte per le quali, nel menzionato caso di violazione di domicilio o situazioni assimilate, la persona titolare del diritto minacciato può usare le armi o altro mezzo idoneo, vale a dire può sparare e colpire a morte, anche quando tale scelta risulti palesemente sproporzionata rispetto alla minaccia di aggressione. E' vero che i commi aggiunti all'art. 52 sembrano condizionare la reazione difensiva in questione alla esigenza di tutelare «la propria o altrui incolumità» o «i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione». Ma è fumo negli occhi perché si tratta di formule vuote che prescrivono l'ovvio perchè ripropongono con finalità suggestive i requisiti dell'azione aggressiva già richiesti dall'art. 52 prima della riforma in questione. Formule vuote che contengono però un ulteriore elemento negativo di rilevante gravità: la eliminazione, sempre per i fatti che avvengono nel domicilio o in luoghi assimilati, del requisito dell' "attualità" del pericolo di aggressione con la conseguenza che si potrebbero usare le armi anche quando siffatto pericolo non è ancora presente o è già, se pur da poco, passato.
Una riforma quindi, quella dell'istituto della legittima difesa, guidata da una logica incline a non scoraggiare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed a favorire una sorta di "privatizzazione" della sicurezza pubblica, redatta all'insegna dell'improvvisazione, formulata in maniera approssimativa e sfornata alla fine della legislatura per mascherare il fallimento del governo Berlusconi anche sul versante della lotta alla criminalità e della tutela dell'ordine pubblico.
Brindisi, 27 gennaio 2006
Michele DI SCHIENA
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
La riforma dell'istituto della "legittima difesa" varata dalla maggioranza di centrodestra per assecondare l'estremismo populista della Lega è stata oggetto nei commenti e nei dibattiti giornalistici e televisivi di censure e difese più rivolte a provocare dissensi e approvazioni che a fornire una corretta informazione sul senso e sulla portata della innovazione legislativa e sugli effetti negativi che essa può avere sul ruolo del diritto penale sia in relazione alla sua funzione di assicurare le condizioni fondamentali della convivenza civile e sia in rapporto alla sua funzione evolutiva, quella cioè di promuovere il progresso della coscienza sociale.
Occorre allora tenere presente che l'art. 52 del codice penale così disciplina l'istituto della legittima difesa: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa». Si tratta di una norma di indiscutibile equità e formulata in termini di estrema chiarezza che esclude la responsabilità penale in chi commette un fatto-reato quando esso consiste in una reazione indispensabile per respingere un'offesa «ingiusta», cioè in contrasto con i precetti dell'ordinamento giuridico, nel momento in cui vi sia, o si ritenga esservi per un errore scusabile (la cosiddetta legittima difesa putativa), il pericolo «attuale», vale dire presente, che questa offesa colpisca un qualsiasi diritto, sia personale o patrimoniale. Una non punibilità però - precisa la norma - che sussiste solo a condizione che la reazione sia proporzionata all'offesa, che ci sia cioè un ragionevole equilibrio di valori tra il diritto minacciato dalla offesa e quello che la reazione punta a colpire. Ne discende - per citare un classico esempio - che non si può considerare legittima la uccisione di un ragazzo che si sia introdotto nella proprietà altrui per rubare qualcosa di scarso valore o per fare un bagno in una piscina privata.
La riforma berlusconiana altera profondamente tale normativa dal momento che lascia inalterato il citato testo dell'art. 52 ma vi aggiunge le seguenti disposizioni: «nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere a)- la propria o altrui incolumità; b)- i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di un altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale». Dove è allora lo stravolgimento? E' appunto nell'avere stabilito che, nei casi in cui la minaccia del diritto avviene con violazione dell'altrui domicilio (reato previsto dall'art. 614 c.p.) o all'interno di locali adibiti all'esercizio di attività commerciali o professionali ovvero imprenditoriali, non è più richiesta, per la legittimità della reazione, la proporzione tra difesa ed offesa.
Dice in sostanza la riforma che nei menzionati casi questa proporzione non è necessario che sussista davvero nel concreto svolgimento dei fatti né che venga poi verificata sul terreno probatorio dai giudici: essa è ritenuta esistente, con una presunzione legale assoluta, dalle norme oggi introdotte per le quali, nel menzionato caso di violazione di domicilio o situazioni assimilate, la persona titolare del diritto minacciato può usare le armi o altro mezzo idoneo, vale a dire può sparare e colpire a morte, anche quando tale scelta risulti palesemente sproporzionata rispetto alla minaccia di aggressione. E' vero che i commi aggiunti all'art. 52 sembrano condizionare la reazione difensiva in questione alla esigenza di tutelare «la propria o altrui incolumità» o «i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione». Ma è fumo negli occhi perché si tratta di formule vuote che prescrivono l'ovvio perchè ripropongono con finalità suggestive i requisiti dell'azione aggressiva già richiesti dall'art. 52 prima della riforma in questione. Formule vuote che contengono però un ulteriore elemento negativo di rilevante gravità: la eliminazione, sempre per i fatti che avvengono nel domicilio o in luoghi assimilati, del requisito dell' "attualità" del pericolo di aggressione con la conseguenza che si potrebbero usare le armi anche quando siffatto pericolo non è ancora presente o è già, se pur da poco, passato.
Una riforma quindi, quella dell'istituto della legittima difesa, guidata da una logica incline a non scoraggiare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed a favorire una sorta di "privatizzazione" della sicurezza pubblica, redatta all'insegna dell'improvvisazione, formulata in maniera approssimativa e sfornata alla fine della legislatura per mascherare il fallimento del governo Berlusconi anche sul versante della lotta alla criminalità e della tutela dell'ordine pubblico.
Brindisi, 27 gennaio 2006
Michele DI SCHIENA
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]




