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RLS\Testo Unico\Morti sul lavoro: Una guerra a bassa intensità

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Svolgiamo ora alcune considerazioni di ordine tecnico, cercando di focalizzare l'attenzione - per brevità - soltanto sulla questione più rilevante. Ci riferiamo al potenziamento dei diritti di informazione e di intervento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Affinché il RLS possa svolgere in modo efficace il proprio mandato é necessario - al contrario di quanto contiene il testo governativo - che gli siano assicurate la piena libertà di azione contro ogni ostacolo e una effettiva funzione di rappresentanza degli interessi dei lavoratori. A tal fine, si deve disporre che il rappresentante possa esercitare le proprie funzioni, secondo prescrizioni minime di legge, anche nel caso in cui la contrattazione collettiva non ne abbia definito le modalità di esercizio o le abbia definite in modo insufficiente e che, in ogni caso, l'esercizio dei diritti del rappresentante venga liberato dal vincolo di particolari oneri.

Ad esempio, non è sufficiente che la determinazione del tempo necessario allo svolgimento delle funzioni di RLS senza perdita di retribuzione sia demandato alla contrattazione collettiva, perché l'esperienza insegna che gli accordi sindacali possono essere siglati al ribasso oppure accade che non vengano stipulati o che non siano rinnovati alla scadenza. E' invece indispensabile che il T.U. individui, per tutti i RLS dell'azienda, un monte ore minimo di tempo (retribuito) necessario allo svolgimento dell'incarico, in modo analogo a quanto dispone l'art. 23 della legge 300 in tema di permessi retribuiti per i rappresentanti sindacali aziendali. Si deve prevedere, inoltre, che il rappresentante possa avvalersi, nell'adempimento delle proprie funzioni, della collaborazione di tecnici esterni specializzati e che lo stesso abbia diritto di ricevere dall'impresa tutte le informazioni necessarie (a partire dall'obbligo di consegna del documento aziendale di valutazione dei rischi su supporto cartaceo e/o informatico) e che possa utilizzarle ai fini della prevenzione, pur nella salvaguardia del segreto industriale.

Ma ci sarebbe dell'altro. A titolo di esempio citiamo la necessità che si introduca, nelle aziende con più di 15 dipendenti, il diritto dei RLS di chiedere e ottenere almeno una volta all'anno la riunione periodica di prevenzione e protezione e, contemporaneamente, la possibilità che il rappresentante ottenga dall'autorità giudiziaria l'adozione delle misure di sicurezza effettivamente necessarie e, dal giudice, la cessazione, in ragione dello speciale procedimento di cui all'articolo 28 L. n. 300, dei comportamenti del datore di lavoro volti a limitare l'esercizio dei diritti previsti dalla legge. Deve essere chiaro a tutti che se non si dota il RLS di strumenti di azione efficaci, drammatici episodi come quelli avvenuti a Genova sono destinati a ripetersi all'infinito. Rispetto a ciò il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri, in sé una lodevole base di partenza, è carente. Ignorarlo sarebbe colpevole, provvedervi semplicemente doveroso. In questa direzione ci impegneremo nelle prossime settimane, affinché la discussione del T.U. alle Camere accolga il senso ed il merito delle nostre proposte.

Alberto Burgio, deputato Prc
 

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