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Un altro buon motivo per cancellare la legge 30

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Movimento

CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE

Federazione F.V.G. Trasporti

delle Rappresentanze Sindacali di Base


00183 ROMA via dell’Aeroporto 129 tel 06 762821 fax 06 7628233 34132 TRIESTE via RITTMEYER, 6 tel/fax 040 771446

 

UN ALTRO BUON MOTIVO PER CANCELLARE LA LEGGE 30


L’articolo 13 del decreto legislativo 124 del 23/4/2004 ( è il decreto di attuazionedell’articolo 8 della legge 30 sulla riforma dei servizi ispettivi), ha introdotto la “diffida obbligatoria”, cioè una specie di condono, per le violazioni di alcune norme in materia di lavoro considerate sanabili, come la mancata comunicazione dell’assunzione o della cessazione del rapporto di lavoro ai centri per l’impiego o la mancata consegna al lavoratore della lettera di assunzione con l’indicazione delle norme contrattuali come le ferie, l’orario giornaliero di lavoro, la periodicità delle retribuzioni, i termini per il preavviso di licenziamento e così via.


Cosa succede con la diffida obbligatoria? Succede che mentre prima del D.lgs 124 la sanzione che veniva applicata era la cosiddetta sanzione “ridotta” cioè quella più bassa tra il doppio del minimo e un terzo del massimo (es. se per un illecito la sanzione andava da euro 100 a 500 si applicava la sanzione pecuniaria di euro 166,67 che è un terzo del massimo), adesso si applica la sanzione minima che nell’esempio di cui sopra è di euro 100. Per la mancata consegna della lettera di assunzione se prima l’azienda pagava euro 516, con la sanzione minima paga euro 258. Infatti con l’introduzione dell’articolo 13 del D.lgs 124 quando c’è una violazione di legge ritenuta “sanabile” si procede con la diffida obbligatoria: l’ispettore ingiunge alla azienda di sanare la norma violata entro un tempo da lui prescritto e se l’azienda ottempera entro tale periodo le verrà applicato il minimo della sanzione anziché la sanzione ridotta. Ma il bello viene adesso.


Dalla diffida obbligatoria erano escluse, fino a poco fa, le violazioni riguardanti il D.lgs. 626/1994, cioè le violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Con la circolare n. 9 del 23/3/2006 della Direzione Generale delle Attività Ispettive del Ministero del Lavoro a firma del Ministro Maroni, anche per le violazioni amministrative in materia di prevenzione e sicurezza è introdotta la “diffida obbligatoria” e quindi si applica la sanzione minima. Così per la mancata istituzione del registro infortuni o la mancata custodia presso l’azienda della cartella sanitaria e di rischio del dipendente o per la mancata comunicazione alla competente Asl del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ecc., se prima l’azienda pagava euro 1032, ora paga euro 516.


In conclusione l’aumento del numero degli ispettori previsto dal programma Del nuovo Governo di centrosinistra, non avrebbe un gran che di senso, se non venisse del tutto cancellata la legge 30, ivi incluso l’articolo 8 ed il suo decreto attuativo che, come si vede, tiene conto solo delle esigenze e dei profitti delle imprese, esattamente come gli altri articoli della norma che non può essere modificata né tanto meno migliorata.



SI DEVE CANCELLARE LA LEGGE 30 !!!



Trieste, 15 MAGGIO 2006 C.U.B. FEDERAZIONE R.D.B. TRASPORTI F.V.G.

 

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