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Appalti e precarietà tra Bnl e Poste Italiane

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Movimento



Spett.le B.N.L. Spa
Direzione Risorse Umane
Via Aldobrandeschi, 300
Roma                                                                          

                                                                     

                       

         In data 18.4.04 abbiamo appreso da comunicato di altra Organizzazione Sindacale che la  Società Poste Italiane Spa, cui sono state appaltate da Bnl le attività informatiche relative ad Intranet, utilizzava illecitamente per questa commessa 24 o 25 lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato di manodopera.

 

         Ad una successiva verifica fatta direttamente dalla ns Organizzazione, risulta effettivamente che Poste Italiane Spa non utilizza, come previsto dal CCNL, proprio personale, ma lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato (interinali), in violazione quindi anche dell’ Art.29 del D.L.gs

276/03.

 

         Questo articolo prevede infatti, per la liceità dell’appalto, il requisito dell’esercizio di potere organizzativo e direttivo da parte dell’appaltatore, ma anche quello dell’assunzione diretta del rischio di impresa.

 

         Rischio di impresa che decade quando l’appaltatore non utilizza e non retribuisce in forma diretta proprio personale dipendente e si rivolge invece ad una agenzia interinale, creando di fatto una commistione di diverse fattispecie giuridiche che il citato D.L.gs. 276/03 tende a mantenere del tutte distinte.

 

         Di conseguenza, nel caso specifico, si incorre nella fattispecie di “interposizione illecita di manodopera” che prevede che la  titolarità del rapporto di lavoro sia in capo al vero committente, la Bnl Spa, a partire dal momento in cui si è costituito il rapporto di lavoro.        

 

A tutto questo, va aggiunta la rilevata violazione della norma relativa al

numero massimo di proroghe relative ai contratti di somministrazione a tempo determinato.

 

         Il CCNL delle imprese fornitrici  di lavoro temporaneo del 23.9.2002 prevede infatti un numero massimo di 4 proroghe, mentre per alcuni di questi lavoratori si è ormai arrivati alla settima proroga.

 

         Nella nostra funzione, ai sensi dell’art.16 del CCNL, di controllo del rispetto da parte dell’appaltatore  delle norme contrattuali, previdenziali ed antinfortunistiche del settore di appartenenza, prima di rivolgerci alla Direzione Provinciale del Lavoro, che vigila ( D.L.gs. 23.4.2004 n.124) sulla osservanza e trasgressione delle leggi vigenti, chiediamo un incontro urgente, per affrontare l’incresciosa situazione descritta.

 

         Distinti saluti.

 

 

 

Roma 3.5.2006                                                  R.S.A F.A.L.C.R.I. B.N.L.

                                                                           C.E.N. Aldobrandeschi Roma

 

 

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