Installare software privo di licenza non è reato
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Installare software privo di licenza non è reato
La Guardia di Finanza nel corso di un controllo fiscale presso una impresa aveva sequestrato alcuni CD contenenti programmi mancanti della relativa
licenza d'uso; alcuni di essi risultavano installati sul computer dell'imprenditore, per cui denunciavano quest'ultimo per il reato di
duplicazione e detenzione abusiva di cui all'art. 171 bis Legge 633/41 e quindi ipotizzando un fine commerciale o imprenditoriale nella
duplicazione stessa.
Con sentenza depositata l'8 febbraio, il tribunale di Lanciano ha assolto l'imprenditore dall'accusa ritenendola non provata, perché la semplice
detenzione o l'installazione di programmi copiati non configura il reato se non ne viene comprovato anche la finalizzazione richiesta dalla legge.
Il Tribunale ha rilevato che per integrare gli estremi del reato è necessario che detenzione di copia contraffatta, duplicazione o
installazione siano effettuati allo scopo di trarne profitto, mentre la semplice detenzione, mancando lo scopo di lucro, configura il solo
illecito amministrativo previsto dall'articolo 174 ter della legge 133 citata
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