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martedì 24 aprile 2007 |
Morti sul lavoro: Una guerra a bassa intensità
Nelle stesse ore in cui il Consiglio dei ministri approva lo schema di disegno di legge recante la delega al governo per l'emanazione di un Testo Unico per il riassetto normativo in tema di salute e sicurezza sul lavoro, a Genova perde la vita un portuale
Non capita spesso (e non sempre c'è di che compiacersene) che due accadimenti simultanei offrano una chiave di lettura illuminante su fatti o problemi di prima grandezza. E' quanto invece dobbiamo registrare oggi su un terreno - la sicurezza sul lavoro - che vede il nostro Paese segnato da una vera e propria "guerra a bassa intensità".
Da un lato, prendiamo favorevolmente atto della approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, dello schema di disegno di legge recante la delega al governo per l'emanazione di un Testo Unico per il riassetto normativo in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta di un passaggio importante e di notevole rilievo politico. Di un atto doveroso - aggiungiamo -, a fronte di cifre (mille morti e un milione di infortuni ogni anno) che, purtroppo, si commentano da sole. La seconda notizia è, appunto, l'ennesimo mortale incidente sul lavoro che è costato la vita ad un portuale di Genova che, a soli 34 anni, lascia la moglie e due figli. I due eventi, di segno opposto, rendono drammaticamente evidente l'urgenza che il paese "reale" (fatto di lavoratori in carne e ossa) si doti di efficaci strumenti di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Proprio perché ciò possa avvenire, è necessario però apportare al testo licenziato dal Consiglio dei Ministri notevoli e profonde integrazioni.
Svolgiamo ora alcune considerazioni di ordine tecnico, cercando di
focalizzare l'attenzione - per brevità - soltanto sulla questione più
rilevante. Ci riferiamo al potenziamento dei diritti di informazione e
di intervento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Affinché il RLS possa svolgere in modo efficace il proprio mandato é
necessario - al contrario di quanto contiene il testo governativo - che
gli siano assicurate la piena libertà di azione contro ogni ostacolo e
una effettiva funzione di rappresentanza degli interessi dei
lavoratori. A tal fine, si deve disporre che il rappresentante possa
esercitare le proprie funzioni, secondo prescrizioni minime di legge,
anche nel caso in cui la contrattazione collettiva non ne abbia
definito le modalità di esercizio o le abbia definite in modo
insufficiente e che, in ogni caso, l'esercizio dei diritti del
rappresentante venga liberato dal vincolo di particolari oneri.
Ad esempio, non è sufficiente che la determinazione del tempo
necessario allo svolgimento delle funzioni di RLS senza perdita di
retribuzione sia demandato alla contrattazione collettiva, perché
l'esperienza insegna che gli accordi sindacali possono essere siglati
al ribasso oppure accade che non vengano stipulati o che non siano
rinnovati alla scadenza. E' invece indispensabile che il T.U.
individui, per tutti i RLS dell'azienda, un monte ore minimo di tempo
(retribuito) necessario allo svolgimento dell'incarico, in modo analogo
a quanto dispone l'art. 23 della legge 300 in tema di permessi
retribuiti per i rappresentanti sindacali aziendali. Si deve prevedere,
inoltre, che il rappresentante possa avvalersi, nell'adempimento delle
proprie funzioni, della collaborazione di tecnici esterni specializzati
e che lo stesso abbia diritto di ricevere dall'impresa tutte le
informazioni necessarie (a partire dall'obbligo di consegna del
documento aziendale di valutazione dei rischi su supporto cartaceo e/o
informatico) e che possa utilizzarle ai fini della prevenzione, pur
nella salvaguardia del segreto industriale.
Ma ci sarebbe dell'altro. A titolo di esempio citiamo la necessità che
si introduca, nelle aziende con più di 15 dipendenti, il diritto dei
RLS di chiedere e ottenere almeno una volta all'anno la riunione
periodica di prevenzione e protezione e, contemporaneamente, la
possibilità che il rappresentante ottenga dall'autorità giudiziaria
l'adozione delle misure di sicurezza effettivamente necessarie e, dal
giudice, la cessazione, in ragione dello speciale procedimento di cui
all'articolo 28 L. n. 300, dei comportamenti del datore di lavoro volti
a limitare l'esercizio dei diritti previsti dalla legge. Deve essere
chiaro a tutti che se non si dota il RLS di strumenti di azione
efficaci, drammatici episodi come quelli avvenuti a Genova sono
destinati a ripetersi all'infinito. Rispetto a ciò il testo licenziato
dal Consiglio dei Ministri, in sé una lodevole base di partenza, è
carente. Ignorarlo sarebbe colpevole, provvedervi semplicemente
doveroso. In questa direzione ci impegneremo nelle prossime settimane,
affinché la discussione del T.U. alle Camere accolga il senso ed il
merito delle nostre proposte.
Alberto Burgio, deputato Prc
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