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MALPENSA: respinto il ricorso SEA per ottenere la conferma del licenziamento di Ardis dell'aprile sc PDF Stampa E-mail
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Monday 09 October 2006
Rigettato completamente dal Collegio di giudici di Busto Arsizio il
ricorso della Sea nei confronti del collega specialista delegato Slai
Cobas Andrea Ardis licenziato ingiustamente ad aprile scorso e poi
giustamente riassunto.



"Il tribunale esaminato il reclamo (della SEA) e la documentazione
depositata, letta l´ordinanza reclamata, a scioglimento della riserva
assunta all´udienza del 22/09/06 osserva quanto segue:



"le doglianze (della SEA) contenute nell´odierno reclamo appaiono
destituite di fondamento giuridico e, conseguentemente, non sono
meritevoli di accoglimento".



"Il reclamo va, pertanto, rigettato, con integrale conferma della
ordinanza in questa sede contestata" (cioè Ardis deve essere
riassunto! )



Ecco alcuni punti essenziali riportati nella sentenza:



§ "Se, difatti da un lato grava sul lavoratore dipendente
l´obbligo di osservare, nello svolgimento dell´attività lavorativa,
la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e di
eseguire le disposizioni impartite per l´esecuzione e la disciplina
del lavoro, dall´imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali
gerarchicamente dipende (arg. Ex art.2104c.c.) dall´altro ed in via
primaria, incombe sul datore di lavoro il dovere di fornire al
prestatore l´attrezzatura necessaria per lo svolgimento della
prestazione lavorativa commissionata in condizioni di piena sicurezza
e di ottimale efficienza e funzionalità".



§ "Orbene assume il collegio come, nell´episodio del 20/03/06,
l´attrezzatura meccanica fornita da parte reclamante al lavoratore
Ardis presentasse, in ciascuna delle componenti tecniche
utilizzabili, inconvenienti e difetti di varia natura e portata, a
nulla rilevando che alcuni dei cargo loader risultassero
oggettivamente idonei per la funzione cui erano stati preposti
attraverso operazioni di natura lato sensu riparatoria, ovvero
utilizzando una metodica alternativa di carico e scarico (caricamento
di un pallet per volta anziché due a cagione dell´assenza delle
spondine di contenimento sul ponte posteriore). Da ciò consegue che,
avendo il datore di lavoro violato il primario obbligo di diligenza
su di sé gravante, il rifiuto opposto da Ardis appare legittimo, con
l´ulteriore conseguenza che, ad una delibazione sommaria tipica del
presente procedimento cautelare, il licenziamento comminato al
predetto lavoratore risulta connotato da profili di illegittimità".



Ed ora passiamo ai dettagli dei mezzi:



§ cargo loader PMD09008 "pacifica ed incontestata risultava
l´assenza dei blocchi meccanici di fine corsa sulla piattaforma
anteriore". In tal proposito si rileva come i manuali in uso presso
l´azienda non prevedono in alcun modo la manovra alternativa
suggerita da parte datoriale per ovviare all´inconveniente
(caricamento di un pallet per volta) e come le norme d´uso per
l´operatore (cioè lo spe o il csb.) impongano al lavoratore non solo
di controllare le dotazioni di sicurezza e segnalare eventuali guasti
e deficienze, ma di usare la macchina solo ed esclusivamente nel caso
in cui la medesima versi in condizioni di buona manutenzione ed
efficienza, circostanza non ricorrente nel caso in specie".

L´azienda dice che se mancano i ferma pallets noi possiamo caricare
un pallet alla volta, il giudice dice invece che le procedure SEA
non prevedono in alcun modo questa operazione! E la mancanza dei
ferma pallet su quel loader e´ stata provata!!! E non si puo´ usare
un attrezzatura che non sia in perfette condizioni!!!



§ Cargo loader PMDD09009 "Incontestata appare altresì la
mancanza di tre delle quattro sponde di sicurezza laterali sul cargo
loader. In proposito del tutto inconsistenti appaiono gli assunti di
parte reclamante (cioè SEA) secondo cui le predette spondine non
costituirebbero una dotazione di sicurezza e l´attività di traslazione





delle spondine da un cargo loader all´altro non integrerebbe gli
estremi della attività riparatoria bensì adempimenti di ordinaria ed
usuale metodica esecutiva. La qualificazione delle spondine laterali
quali dispositivi di sicurezza del cargo loader e´ difatti
circostanza di immediata evidenza ed oggetto di conforme indicazione
da parte datoriale . Che tali spondine costituiscano elementi
portanti e strutturali del cargo loader (con la conseguente natura
riparatoria o, comunque non esecutiva della traslazione di tali
spondine da un

mezzo all´altro) lo si evince dalla circolare ISPESL 49/91 dalle foto
dei cartelli apposti sui loader con la dicitura "vietato rimuovere le
protezioni" e dal manuale di rampa allegato al ricorso nel quale
viene fatto espresso divieto ai non autorizzati (tra cui gli
operatori addetti al carico e allo scarico delle merci ) di eseguire
interventi di riparazione.

La SEA dice: le spondine non sono dotazioni di sicurezza e nel caso
in cui mancassero, gli operatori possono spostarle da un loader
all´altro poiché tale operazione non è da considerarsi una specie di
riparazione del cargo senza sponde.

§ Il tribunale dice: le spondine sono dotazioni di sicurezza,
non si devono spostare e gli operatori del carico scarico non sono
tenuti a spostarle da un loader all´altro, poiché tale azione
comporterebbe l´inosservanza di divieti aziendali e procedure di
sicurezza oltre ad essere considerata un operazione di riparazione
dei mezzi!!!!!



§ Cargo loader PMDD02007 "Pur volendo accedere alla
prospettazione resa da parte reclamante (SEA) secondo cui l´Ardis si
sarebbe rifiutato di utilizzare anche il suddetto macchinario per lo
scarico della merce, non potrebbe ravvisarsi in siffatto contegno
alcun profilo integrante la giusta causa di recesso datoriale.
Sussistono, difatti fondati motivi di ritenere che anche tale loader
fosse carente di alcuni dispositivi di sicurezza, segnatamente della
luci d´ingombro, dell´indicatore di direzione destro posteriore,della
luce lampeggiante, del canceletto di sicurezza e del faro di lavoro
del ponte superiore. Tale circostanza risulta documentalmente
confermata dalla lettura dei registri della logistica, dalla quale
emerge che a seguito della segnalazione dello Ardis il mezzo sarebbe
stato ricoverato in data 21/03/06 (il giorno dopo il fatto) per
l´esecuzione di interventi manutentivi e di ripristino finalizzati
alla correzione delle enunciate carenze. Anche in questo caso dalla
lettura delle disposizione ISPES emerge l´essenzialità dei suddetti
dispositivi ai fini della sicurezza delle operazioni".

§ La SEA dice: il loader in questione era idoneo e quindi Ardis
rifiutandosi e´giustamente licenziabile.

§ Il tribunale dice: e´ palese il non funzionamento di alcuni
strumenti che sono indispensabili per l´utilizzo di tale loader,
quindi il loader senza di essi non può essere utilizzato. Tanto più
che il giorno dopo la SEA lo ha fatto portare in officina per le
riparazioni!!!!!!



Riguardo al nostro collega e delegato Slai Cobas Andrea Ardis



§ "Rileva sul punto il collegio come tale interpretazione si
appalesi destituita di fondamento, alla luce della inosservanza del
dovere di diligenza gravante sul datore di lavoro e della conseguente
legittimità del comportamento serbato dallo Ardis . Ritiene difatti
il collegio che il comportamento serbato dal lavoratore, che svolge
altresì attività di sindacalista il quale sia pure con modalità
inurbane e pertanto in tal misura criticabili, rendeva edotto il
collega della difettosità dei mezzi a disposizione e, pertanto non
integri i requisiti di gravità oggettiva del "fatto che non consenta
la prosecuzione anche provvisoria del rapporto"e, pertanto non possa
essere addotto a giustificazione del licenziamento dello Ardis."

§ Ne deriva per tutto quanto sopra esposto , enunciato ed
argomentato, che l´odierno reclamo va respinto, con conseguente
condanna del reclamante (SEA) alla rifusione delle spese processuali
in favore del reclamato."



Con questa sentenza, si fa luce una volta per tutte sull´obbligo
dell´azienda di fornire attrezzature idonee all´uso, sulla
obbligatorietà della SEA di riparare l´attrezzatura e sulla
legittimità dei lavoratori di rifiutarsi di utilizzare attrezzature
non idonee. Viene evidenziato altresì che il lavoratore non e´ tenuto
a compiere aggiustamenti delle attrezzature non idonee come previsto
dalle procedure aziendali, dalla 626, dall´ISPES.



Questa e´ una dimostrazione che si può rispondere alle angherie, alle
prevaricazioni dell´azienda, anche facendo a meno del Sindacalismo
Confederale, che nulla ha detto o fatto per un collega , prima
sospeso e poi licenziato ingiustamente.



Lo SLAICOBAS ringrazia tutti quei lavoratori che con la loro
solidarietà ci sono stati vicini.



COORDINAMENTO SLAICOBAS AEROPORTUALI LINATE - MALPENSA



Fotocopiato in
proprio
MI -VA, 07/10/2006
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