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MALPENSA: respinto il ricorso SEA per ottenere la conferma del licenziamento di Ardis dell'aprile sc
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MALPENSA: respinto il ricorso SEA per ottenere la conferma del licenziamento di Ardis dell'aprile sc |
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| MALPENSA: respinto il ricorso SEA per ottenere la conferma del licenziamento di Ardis dell'aprile sc |
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| Monday 09 October 2006 | ||||||||
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Rigettato completamente dal Collegio di giudici di Busto Arsizio il ricorso della Sea nei confronti del collega specialista delegato Slai Cobas Andrea Ardis licenziato ingiustamente ad aprile scorso e poi giustamente riassunto. "Il tribunale esaminato il reclamo (della SEA) e la documentazione depositata, letta l´ordinanza reclamata, a scioglimento della riserva assunta all´udienza del 22/09/06 osserva quanto segue: "le doglianze (della SEA) contenute nell´odierno reclamo appaiono destituite di fondamento giuridico e, conseguentemente, non sono meritevoli di accoglimento". "Il reclamo va, pertanto, rigettato, con integrale conferma della ordinanza in questa sede contestata" (cioè Ardis deve essere riassunto! ) Ecco alcuni punti essenziali riportati nella sentenza: § "Se, difatti da un lato grava sul lavoratore dipendente l´obbligo di osservare, nello svolgimento dell´attività lavorativa, la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e di eseguire le disposizioni impartite per l´esecuzione e la disciplina del lavoro, dall´imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende (arg. Ex art.2104c.c.) dall´altro ed in via primaria, incombe sul datore di lavoro il dovere di fornire al prestatore l´attrezzatura necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa commissionata in condizioni di piena sicurezza e di ottimale efficienza e funzionalità". § "Orbene assume il collegio come, nell´episodio del 20/03/06, l´attrezzatura meccanica fornita da parte reclamante al lavoratore Ardis presentasse, in ciascuna delle componenti tecniche utilizzabili, inconvenienti e difetti di varia natura e portata, a nulla rilevando che alcuni dei cargo loader risultassero oggettivamente idonei per la funzione cui erano stati preposti attraverso operazioni di natura lato sensu riparatoria, ovvero utilizzando una metodica alternativa di carico e scarico (caricamento di un pallet per volta anziché due a cagione dell´assenza delle spondine di contenimento sul ponte posteriore). Da ciò consegue che, avendo il datore di lavoro violato il primario obbligo di diligenza su di sé gravante, il rifiuto opposto da Ardis appare legittimo, con l´ulteriore conseguenza che, ad una delibazione sommaria tipica del presente procedimento cautelare, il licenziamento comminato al predetto lavoratore risulta connotato da profili di illegittimità". Ed ora passiamo ai dettagli dei mezzi: § cargo loader PMD09008 "pacifica ed incontestata risultava l´assenza dei blocchi meccanici di fine corsa sulla piattaforma anteriore". In tal proposito si rileva come i manuali in uso presso l´azienda non prevedono in alcun modo la manovra alternativa suggerita da parte datoriale per ovviare all´inconveniente (caricamento di un pallet per volta) e come le norme d´uso per l´operatore (cioè lo spe o il csb.) impongano al lavoratore non solo di controllare le dotazioni di sicurezza e segnalare eventuali guasti e deficienze, ma di usare la macchina solo ed esclusivamente nel caso in cui la medesima versi in condizioni di buona manutenzione ed efficienza, circostanza non ricorrente nel caso in specie". L´azienda dice che se mancano i ferma pallets noi possiamo caricare un pallet alla volta, il giudice dice invece che le procedure SEA non prevedono in alcun modo questa operazione! E la mancanza dei ferma pallet su quel loader e´ stata provata!!! E non si puo´ usare un attrezzatura che non sia in perfette condizioni!!! § Cargo loader PMDD09009 "Incontestata appare altresì la mancanza di tre delle quattro sponde di sicurezza laterali sul cargo loader. In proposito del tutto inconsistenti appaiono gli assunti di parte reclamante (cioè SEA) secondo cui le predette spondine non costituirebbero una dotazione di sicurezza e l´attività di traslazione delle spondine da un cargo loader all´altro non integrerebbe gli estremi della attività riparatoria bensì adempimenti di ordinaria ed usuale metodica esecutiva. La qualificazione delle spondine laterali quali dispositivi di sicurezza del cargo loader e´ difatti circostanza di immediata evidenza ed oggetto di conforme indicazione da parte datoriale . Che tali spondine costituiscano elementi portanti e strutturali del cargo loader (con la conseguente natura riparatoria o, comunque non esecutiva della traslazione di tali spondine da un mezzo all´altro) lo si evince dalla circolare ISPESL 49/91 dalle foto dei cartelli apposti sui loader con la dicitura "vietato rimuovere le protezioni" e dal manuale di rampa allegato al ricorso nel quale viene fatto espresso divieto ai non autorizzati (tra cui gli operatori addetti al carico e allo scarico delle merci ) di eseguire interventi di riparazione. La SEA dice: le spondine non sono dotazioni di sicurezza e nel caso in cui mancassero, gli operatori possono spostarle da un loader all´altro poiché tale operazione non è da considerarsi una specie di riparazione del cargo senza sponde. § Il tribunale dice: le spondine sono dotazioni di sicurezza, non si devono spostare e gli operatori del carico scarico non sono tenuti a spostarle da un loader all´altro, poiché tale azione comporterebbe l´inosservanza di divieti aziendali e procedure di sicurezza oltre ad essere considerata un operazione di riparazione dei mezzi!!!!! § Cargo loader PMDD02007 "Pur volendo accedere alla prospettazione resa da parte reclamante (SEA) secondo cui l´Ardis si sarebbe rifiutato di utilizzare anche il suddetto macchinario per lo scarico della merce, non potrebbe ravvisarsi in siffatto contegno alcun profilo integrante la giusta causa di recesso datoriale. Sussistono, difatti fondati motivi di ritenere che anche tale loader fosse carente di alcuni dispositivi di sicurezza, segnatamente della luci d´ingombro, dell´indicatore di direzione destro posteriore,della luce lampeggiante, del canceletto di sicurezza e del faro di lavoro del ponte superiore. Tale circostanza risulta documentalmente confermata dalla lettura dei registri della logistica, dalla quale emerge che a seguito della segnalazione dello Ardis il mezzo sarebbe stato ricoverato in data 21/03/06 (il giorno dopo il fatto) per l´esecuzione di interventi manutentivi e di ripristino finalizzati alla correzione delle enunciate carenze. Anche in questo caso dalla lettura delle disposizione ISPES emerge l´essenzialità dei suddetti dispositivi ai fini della sicurezza delle operazioni". § La SEA dice: il loader in questione era idoneo e quindi Ardis rifiutandosi e´giustamente licenziabile. § Il tribunale dice: e´ palese il non funzionamento di alcuni strumenti che sono indispensabili per l´utilizzo di tale loader, quindi il loader senza di essi non può essere utilizzato. Tanto più che il giorno dopo la SEA lo ha fatto portare in officina per le riparazioni!!!!!! Riguardo al nostro collega e delegato Slai Cobas Andrea Ardis § "Rileva sul punto il collegio come tale interpretazione si appalesi destituita di fondamento, alla luce della inosservanza del dovere di diligenza gravante sul datore di lavoro e della conseguente legittimità del comportamento serbato dallo Ardis . Ritiene difatti il collegio che il comportamento serbato dal lavoratore, che svolge altresì attività di sindacalista il quale sia pure con modalità inurbane e pertanto in tal misura criticabili, rendeva edotto il collega della difettosità dei mezzi a disposizione e, pertanto non integri i requisiti di gravità oggettiva del "fatto che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto"e, pertanto non possa essere addotto a giustificazione del licenziamento dello Ardis." § Ne deriva per tutto quanto sopra esposto , enunciato ed argomentato, che l´odierno reclamo va respinto, con conseguente condanna del reclamante (SEA) alla rifusione delle spese processuali in favore del reclamato." Con questa sentenza, si fa luce una volta per tutte sull´obbligo dell´azienda di fornire attrezzature idonee all´uso, sulla obbligatorietà della SEA di riparare l´attrezzatura e sulla legittimità dei lavoratori di rifiutarsi di utilizzare attrezzature non idonee. Viene evidenziato altresì che il lavoratore non e´ tenuto a compiere aggiustamenti delle attrezzature non idonee come previsto dalle procedure aziendali, dalla 626, dall´ISPES. Questa e´ una dimostrazione che si può rispondere alle angherie, alle prevaricazioni dell´azienda, anche facendo a meno del Sindacalismo Confederale, che nulla ha detto o fatto per un collega , prima sospeso e poi licenziato ingiustamente. Lo SLAICOBAS ringrazia tutti quei lavoratori che con la loro solidarietà ci sono stati vicini. COORDINAMENTO SLAICOBAS AEROPORTUALI LINATE - MALPENSA Fotocopiato in proprio MI -VA, 07/10/2006
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