Referendum
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La devolution definitiva annotata |
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| La devolution definitiva annotata |
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| mercoledì 14 giugno 2006 | ||||||||
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Ma prima di essere promulgata dovrà essere sottoposta a referendum La devolution definitiva annotata (Ddl Senato 16.11.2005) LA DEVOLUTION E' LEGGE - L'Aula del Senato ha approvato il 16 novembre 2005 con 170 voti favorevoli la "Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione"
Senato della Repubblica Legislatura 14º - Disegno di legge N. 2544-D: "Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione" Capo I MODIFICHE AL TITOLO I Art. 1. (Senato federale della Repubblica) 1. All’articolo 55 della Costituzione [1], il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica". Art. 2. (Camera dei deputati) 1. L’articolo 56 della Costituzione [2] è sostituito dal seguente: "Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all’articolo 59. Art. 3. (Struttura del Senato federale della Repubblica) 1. L’articolo 57 della Costituzione [3] è sostituito dal seguente: "Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome. Art. 4. (Requisiti per l’eleggibilità a senatore) 1. L’articolo 58 della Costituzione [4] è sostituito dal seguente: "Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni". Art. 5. (Deputati di diritto e a vita) 1. All’articolo 59, primo comma, della Costituzione [5], la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato". 2. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre". Art. 6. (Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati) 1. L’articolo 60 della Costituzione [6] è sostituito dal seguente: "Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma. Art. 7. (Elezione della Camera dei deputati) 1. L’articolo 61 della Costituzione [7] è sostituito dal seguente: "Art. 61. – L’elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione. Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente". Art. 8. (Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica) 1. All’articolo 63 della Costituzione [8], il primo comma è sostituito dal seguente: "Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell’Ufficio di Presidenza". Art. 9. (Modalità di funzionamento delle Camere) 1. L’articolo 64 della Costituzione [9] è sostituito dal seguente: "Art. 64. – La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta. Art. 10. (Ineleggibilità ed incompatibilità) 1. All’articolo 65 della Costituzione [10], il primo comma è sostituito dal seguente: "La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore". Art. 11. (Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori) 1. L’articolo 66 della Costituzione [11] è sostituito dal seguente: "Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L’insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti". Art. 12. (Divieto di mandato imperativo) 1. L’articolo 67 della Costituzione [12] è sostituito dal seguente: "Art. 67. – Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato". Art. 13. (Indennità parlamentare) 1. L’articolo 69 della Costituzione [13] è sostituito dal seguente: "Art. 69. – I membri delle Camere ricevono un’identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma. La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche". Art. 14. (Formazione delle leggi) 1. L’articolo 70 della Costituzione [14] è sostituito dal seguente: "Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Art. 15. (Iniziativa legislativa) 1. All’articolo 71 della Costituzione [15], il primo comma è sostituito dal seguente: "L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale". Art. 16. (Procedure legislative ed organizzazione per commissioni) 1. L’articolo 72 della Costituzione [16] è sostituito dal seguente: "Art. 72. – Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall’Assemblea, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare. Art. 17. (Procedure legislative in casi particolari) 1. All’articolo 73, secondo comma, della Costituzione [17], dopo le parole: "dei propri componenti," sono inserite le seguenti: "e secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,". 2. All’articolo 74, secondo comma, della Costituzione [18], dopo le parole: "Se le Camere" sono inserite le seguenti: ", secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,". Art. 18. (Decreti legislativi) 1. All’articolo 76 della Costituzione [20] è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera". Art. 19. (Ratifica dei trattati internazionali) 1. L’articolo 80 della Costituzione [21] è sostituito dal seguente: "Art. 80. – È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi". Art. 20. (Bilanci e rendiconto) 1. All’articolo 81 della Costituzione [22], il primo comma è sostituito dal seguente: "Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell’articolo 70, primo comma". Art. 21. (Commissioni parlamentari d’inchiesta) 1. All’articolo 82, secondo comma, della Costituzione [23], l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "La Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione". Capo II MODIFICHE AL TITOLO II DELLA Art. 22. (Elezione del Presidente della Repubblica) 1. L’articolo 83 della Costituzione [24] è sostituito dal seguente: "Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall’Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L’elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze. Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti". Art. 23. (Età minima del Presidente della Repubblica) 1. All’articolo 84, primo comma, della Costituzione [25], le parole: "cinquanta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta anni". Art. 24. (Convocazione dell’Assemblea della Repubblica) 1. All’articolo 85 della Costituzione [26], i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: "Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l’Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica". Art. 25. (Supplenza del Presidente della Repubblica) 1. All’articolo 86 della Costituzione [27], il primo comma è sostituito dal seguente: "Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica". 2. All’articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: "se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono sostituite dalle seguenti: "se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione". Art. 26. (Funzioni del Presidente della Repubblica) 1. L’articolo 87 della Costituzione [28] è sostituito dal seguente: "Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica. Può inviare messaggi alle Camere. Art. 27. (Scioglimento della Camera dei deputati) 1. L’articolo 88 della Costituzione [29] è sostituito dal seguente: "Art. 88. – Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni nei seguenti casi: b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge; Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato". Art. 28. (Modifica all’articolo 89 della Costituzione) 1. All’articolo 89, secondo comma, della Costituzione [30], le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro". Art. 29. (Giuramento del Presidente della Repubblica) 1. L’articolo 91 della Costituzione [31] è sostituito dal seguente: "Art. 91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all’Assemblea della Repubblica". Capo III MODIFICHE AL TITOLO III DELLA Art. 30. (Governo e Primo ministro) 1. L’articolo 92 della Costituzione [32] è sostituito dal seguente: "Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro. Art. 31. (Giuramento del Primo ministro e dei ministri) 1. L’articolo 93 della Costituzione [33] è sostituito dal seguente: "Art. 93. – Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica". Art. 32. (Governo in Parlamento) 1. L’articolo 94 della Costituzione [34] è sostituito dal seguente: "Art. 94. – Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese. Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. Art. 33. (Poteri del Primo ministro e dei ministri) 1. L’articolo 95 della Costituzione [35] è sostituito dal seguente: "Art. 95. – I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro. Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. Art. 34. (Disposizioni sui reati ministeriali) 1. L’articolo 96 della Costituzione [36] è sostituito dal seguente: "Art. 96. – Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale". Art. 35. (Autorità amministrative indipendenti nazionali) 1. Dopo l’articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente: "Art. 98-bis. – Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza. Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte". Capo IV MODIFICHE AL TITOLO IV Art. 36. (Elezione del Consiglio superiore della magistratura) 1. All’articolo 104, quarto comma, della Costituzione [37], le parole: "e per un terzo dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica". 2. All’articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato. Capo V MODIFICHE AL TITOLO V Art. 37. (Modifiche all’articolo 114 della Costituzione) 1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione[38] è sostituita dalla seguente: "Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato". 2. All’articolo 114, primo comma, della Costituzione [39], sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà". "Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio". Art. 38. (Approvazione degli statuti delle Regioni speciali) 1. All’articolo 116, primo comma, della Costituzione [40], sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale". Art. 39. (Modifiche all’articolo 117 della Costituzione) 1. All’articolo 117 della Costituzione [41], il primo comma è sostituito dal seguente: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario". 3. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le seguenti parole: "politica monetaria,"; dopo le parole: "tutela del risparmio" sono inserite le seguenti: "e del credito"; dopo le parole: "tutela della concorrenza" sono inserite le seguenti: "e organizzazioni comuni di mercato". "m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari". 7. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ordinamento della capitale;". "s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; s-ter) ordinamento della comunicazione; 9. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: b) sono soppresse le parole: "tutela della salute;"; e) le parole: "ordinamento della comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche"; 10. All’articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente: b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 11. All’articolo 117 della Costituzione, l’ottavo comma è sostituito dal seguente: Art. 40. (Modifica dell’articolo 118 della Costituzione) 1. L’articolo 118 della Costituzione [42] è sostituito dal seguente: "Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Art. 41. (Modifiche all’articolo 120 della Costituzione) 1. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione [43], sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118"; b) dopo le parole: "dei governi locali" sono inserite le seguenti: "e nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà"; Art. 42. (Modifiche all’articolo 122 della Costituzione) 1. All’articolo 122, primo comma, della Costituzione [44], dopo le parole: "stabilisce anche" sono inserite le seguenti: "i criteri di composizione e". 2. All’articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo". Art. 43. (Modifiche all’articolo 123 della Costituzione) 1. All’articolo 123, secondo comma, della Costituzione [45], è soppresso il secondo periodo. 2. All’articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente: "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali". Art. 44. (Modifiche all’articolo 126 della Costituzione) 1. All’articolo 126, primo comma, della Costituzione [46], l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica". 2. All’articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: " , l’impedimento permanente, la morte" e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio". Art. 45. (Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica) 1. All’articolo 127 della Costituzione [47], dopo il primo comma è inserito il seguente: "Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento". Art. 46. (Garanzie per le autonomie locali) 1. Dopo l’articolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente: "Art. 127-bis. – I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione". Art. 47. (Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica) 1. Dopo l’articolo 127-bis della Costituzione, è inserito il seguente: "Art. 127-ter. – Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all’articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità. Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell’articolo 114. Art. 48. (Modifica all’articolo 131 della Costituzione) 1. All’articolo 131 della Costituzione [48], le parole: "Valle d’Aosta" e "Trentino-Alto Adige" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste" e: "Trentino-Alto Adige/Sudtirol". Art. 49. (Città metropolitane) 1. All’articolo 133 della Costituzione [49] è premesso il seguente comma: "L’istituzione di Città metropolitane nell’ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione". Art. 50. (Abrogazione) 1. All’articolo 116 della Costituzione [50], il terzo comma è abrogato. Capo VI MODIFICHE AL TITOLO VI Art. 51. (Corte costituzionale) 1. L’articolo 135 della Costituzione [51] è sostituito dal seguente: "Art. 135. – La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. 2. All’articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: "dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati". 3. L’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente: "Art. 3. – 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea". Art. 52. (Referendum sulle leggi costituzionali) 1. All’articolo 138 della Costituzione [52], il terzo comma è abrogato. Capo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 53. (Disposizioni transitorie) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all’articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito, fino all’applicazione dell’articolo 14 della presente legge costituzionale, all’articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di cui all’articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonchè del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale; b) non si applica il quarto comma dell’articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; 4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale: b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all’articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età; 5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all’articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui all’articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. 6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all’articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni. 10. In sede di prima applicazione dell’articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è attribuita alternativamente l’elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l’elezione del primo giudice in scadenza. 11. Il quarto comma dell’articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 51 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: ", impedimento permanente o morte"; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente". 18. All’articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001,n. 2 [54], nel primo periodo le parole: "il primo rinnovo" sono sostituite dalle seguenti: "i rinnovi" e la parola: "successivo" è sostituita dalla seguente: "successivi". Art. 54. (Regioni a statuto speciale) 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 38, sino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 55. (Adeguamento degli statuti speciali) 1. Ai fini dell’adeguamento degli statuti di cui all’articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono. Art. 56. (Trasferimento di beni e di risorse) 1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l’effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 [55]. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l’adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui. Art. 57. (Federalismo fiscale e finanza statale) 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l’attuazione dell’articolo119 della Costituzione [56]. In nessun caso l’attribuzione dell’autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.
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