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Diritto di critica: dare del "buffone" al Presidente del Consiglio PDF Stampa E-mail
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martedì 13 giugno 2006


Dare del "buffone" al Presidente del Consiglio non è reato Corte di
cassazione, sezione V penale, 7 giugno 2006, n. 19509 - Quando si svolge in
ambito politico, dove risulta preminente l'interesse generale al libero
svolgimento della vita democratica, il diritto di critica riveste
necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili e può manifestarsi
anche in maniera estemporanea.
Il diritto di critica può manifestarsi anche in maniera estemporanea, non
occorre che si esprima nelle sedi più "istituzionali o mediatiche" .
Laddove ricorra la polemica politica e sia esclusa la sussistenza di
ostilità e malanimo personale, la condotta del soggetto imputato del
reato di ingiuria va valutata alla luce della scriminante di cui all'art. 51
c.p.



Corte di cassazione



Sezione V penale



Sentenza 7 giugno 2006, n. 19509











MOTIVI DELLA DECISIONE



Il Giudice di pace di Milano condannava R.P. alla pena della multa, per
avere offeso l'onore e il decoro di Berlusconi Silvio, Presidente del
Consiglio dei Ministri, proferendo al suo indirizzo le seguenti espressioni:
«Fatti processare, buffone! Rispetta la legge, rispetta la democrazia o
farai la fine di Ceausescu e di don Rodrigo».

Il giudice escludeva la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 51 c.p.,
sia per la violazione del limite della continenza, sia perché, essendosi
svolto l'episodio nei corridoi del palazzo di giustizia di Milano, difettava
il contesto stesso nel quale si inquadra il diritto di critica.

Ricorre l'imputato, che ribadisce gli assunti difensivi prospettati,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Egli rammenta il
particolare momento in cui si svolse la vicenda, ossia il maggio 2003,
quando il querelante, al centro del dibattito politico per il noto conflitto
di interessi che lo riguardava, era imputato nel processo Sme a Milano e
promuoveva leggi ad personam (legge Cirami, legge sulle rogatorie
internazionali, legge di modifica del reato di falso in bilancio).

Il prevenuto è un giornalista free lance, collaboratore di vari giornali,
sensibile alla questione morale della politica italiana, organizzatore di
dibattiti sul tema.

L'epiteto "buffone", opportunamente contestualizzato, perde la sua carica
lesiva e va comunque inserito nell'ambito della critica politica, che si
esprime con toni anche aspri e sgradevoli.

Le circostanze dimostrano chiaramente - prosegue il ricorrente - che la
strategia processuale adottata dal querelante era dilatoria e defatigante e,
dunque, contraria ai doveri di un cittadino investito di elevate funzioni
pubbliche. E tale strategia si coniugava con i ripetuti attacchi del partito
del querelante contro l'ordine giudiziario.

L'imputato richiamava pure la decisione del caso Oberschick da parte della
Corte europea dei diritti dell'uomo dell'1 luglio 1997, che ha ritenuto che
l'espressione "idiota" rivolta da un giornalista ad un personaggio politico
molto in vista in un articolo improntato a critica poteva essere considerata
polemica, ma non costituiva gratuito attacco personale.

Non diversamente, pertanto, assume il R., l'epiteto "buffone" esprime
veemente, ma legittima critica rivolta al querelante, la cui condotta
appariva elusiva del rispetto della legge.

È stata presentata memoria difensiva all'odierna udienza.

Il ricorso è fondato.

Il diritto di critica può manifestarsi anche in maniera estemporanea, non
essendo necessario che si esprima nelle sedi, ritenute più appropriate,
istituzionali o mediatiche, ove si svolgano dibattiti fra i rappresentanti
della politica ed i commentatori. Diversamente, verrebbe indebitamente
limitato, se non conculcato, il diritto di manifestazione del pensiero che
spetta al comune cittadino. Irrilevante, dunque, è la circostanza che nella
specie la censura sia stata esternata nei corridoi di un palazzo di
giustizia, che appare anzi particolarmente idoneo, come sede privilegiata, a
suscitare riflessioni sul tema della legalità e del rispetto della legge.

Che si tratti di una critica lo si desume in maniera non dubbia dal fatto
che l'imputato ha fatto seguire all'epiteto incriminato espressioni che
suonano come forte riprovazione della condotta tenuta dal querelante come
homo publicus. L'esortazione pressante «fatti processare, rispetta la legge»
è una vibrata ed accorata censura, istintivamente suscitata dalla presenza
del personaggio che a tante polemiche e contrasti aveva dato origine.

Non a caso il ricorrente ha rammentato temi scottanti, che hanno
profondamente diviso l'opinione pubblica, dando luogo a critiche anche da
parte della stampa estera: il conflitto di interessi, le leggi definite ad
personam, il rapporto fra i parlamentari e la giurisprudenza.

Del carattere di critica politica dell'esternazione è conferma ulteriore
l'evocazione del dittatore romeno Ceausescu e del personaggio manzoniano
simbolo di sopraffazione ed arbitrio (don Rodrigo).

Ciò che denota il profondo senso di protesta per il vulnus che il R.
riteneva inferto a valori primari dello stato di diritto, come quello della
eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed ai giudici che la
applicano.

È noto che il diritto di critica si concreta nella espressione di un
giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente
obiettiva. Ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto
espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i
limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento
e dalla correttezza di espressione (Cass., Sez. V, 11211/1993, Paesini, in
tema di diffamazione a mezzo stampa; 6416/2004, Pg in proc. Ambrosio;
7671/1984, Hendi).

Non si è trattato di gratuità l'espressione alla persona del querelante, ma
di forte critica, speculare per intensità al livello di dissenso nell'ambito
politico e nell'opinione pubblica dalla delicatezza dei problemi posti ed
affrontati dalla persona offesa.

Il diritto di critica riveste necessariamente connotazioni soggettive ed
opinabili quando si svolge in ambito politico, in cui risulta preminente
l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. Ne deriva
che, una volta riconosciuto il ricorrere della polemica politica ed esclusa
la sussistenza di ostilità e malanimo personale, è necessario valutare la
condotta dell'imputato alla luce della scriminante del diritto di critica di
cui all'art. 51 c.p. (Sez. VII, 15236/2005, Ferrara ed altri).

Il Giudice di pace ha estrapolato dalle frasi pronunciate dal R. il solo
termine oggettivamente offensivo, negando l'esercizio del diritto di critica
ed omettendo di contestualizzare, come dovuto, l'esternazione.

Al contrario, si adombrano nel caso di specie gli estremi dell'esimente in
questione, della quale resta da accertare se sia stato rispettato il limite
della continenza (o correttezza formale).

La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio al Giudice di pace di Milano,
che si uniformerà al principio di diritto innanzi formulato e che motiverà
congruamente in punto di continenza.

Essendo stati accertati il sostrato fattuale della critica e l'utilità
sociale della stessa, intesa come interesse della collettività alla
manifestazione del pensiero ed alla conoscenza delle pur divergenti opinioni
dei cittadini sui temi cruciali della vita pubblica, il giudice di merito
dovrà stabilire se sia stato violato il limite della correttezza formale
delle espressioni adoperate dal R.

Sotto tale profilo egli avrà cura di considerare: la desensibilizzazione del
significato offensivo di talune parole, segnatamente in ambito politico e
sindacale, ossia il mutato atteggiamento circa la loro offensività da parte
dei consociati, in ragione delle peculiarità di taluni settori della vita
pubblica, ove i contrasti si esprimono tradizionalmente in forma anche
vibrata (per l'operatività della scriminante anche quando essa si esprima in
toni aspri e di disapprovazione, v., ex pluribus, Sez. V, 12013/1998,
Casanova; 761/1998, Pg in proc. Pendinelli ed altri; 11905/1997, Farassino;
5109/1997, Landonio).

La critica può esplicarsi in forma tanto più incisiva e penetrante, quanto
più elevata è la posizione pubblica della persona che ne è destinataria
(Sez. VII, 11928/1998, Ruffa; 3473/1984, Franchini).

Ciò vale a dire che il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure
indirizzate a mo' di critica a coloro che occupano posizioni di tutto
rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante.

Pertinente appare, al riguardo, il richiamo fatto dal ricorrente alla
decisione 1° luglio 1997 della Corte europea dei diritti dell'uomo (causa
Oberschick c. Austria), che ha ritenuto la violazione dell'art. 10 della
Convenzione da parte dell'Austria, in un caso in cui il direttore di un
giornale aveva pubblicato un commento su un discorso tenuto dal leader del
partito liberale austriaco e capo del governo della Carinzia, nel quale
questi veniva definito "idiota". La Corte ha affermato in proposito:

- che la libertà di espressione non vale solo per le "informazioni" e le
"idee" recepite favorevolmente, ma anche per quelle che indignano ed
offendono;

- che se si tratta di un uomo politico, che è un personaggio pubblico, i
limiti alla protezione della reputazione si estendono ulteriormente, nel
senso che il diritto alla tutela della reputazione deve essere
ragionevolmente bilanciato con l'utilità della libera discussione delle
questioni politiche;

- che se l'espressione "idiota" può essere offensiva dal punto di vista
obiettivo, è anche vero che essa appare proporzionata all'indignazione
suscitata dallo stesso ricorrente.

Si impone, dunque, l'annullamento con rinvio al Giudice di pace di Milano
per nuovo esame.



P.Q.M.



Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Milano per
nuovo esame.


Avv.Barbara Gualtieri
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